Metadaten : Basevi, Gioachino: Annotazioni pratiche al Codice civile austriaco

TOES
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si  regoli  nelle  parti  non  dichiarate  ,  iri.    Come  lo  convalidi  chi  non  sa
scrivere.  §  886.  =  Non  si  ha  riguardo  ai  patti  verbali  oltre  lo  scritto,  §  887.
=  Non  deve  estendersi  ad  altre  cose  e  ad  altre  persone  ,  ivi.  =  Le  obbligazioni ¬
  in  quello  assunte  sono  divisibili,  §  888.  =  Come  s'  introduca  la
comunione  attiva  e  passiva,  ivi.  =  Di  regola  i  diritti  e  le  obbligazioni  sono
divisibili  §  889  —  eccezione  se  si  tratta  di  cose  indivisibili  ;  e  suoi  effetti,
§  890.  =  Solidarietà  e  suoi  effetti,  §  891  —  le  regole  relative  sono  comuni
alla  solidarietà  legale,  ivi  —  quale  solidarietà  derivi  dall'  ipoteca  data  di  un
fondo  comune,  ivi  —  se  chi  ha  ricevuto  dal  debitore  la  sua  quota  abbia
perduto  la  solidarietà  verso  gli  altri,  iri  —  obbligo  del  debitore  solidario,  §  892
—  effetti  del  pagamento  fatto  da  uno  dei  condebitori  e  della  riscossione
fatta  da  uno  dei  concreditori  .  §  895  —  i  condebitori  non  possono  essere  pregiudicati ¬
  l'  uno  dall'  altro,  §  894  —  la  remissione  o  liberazione  ottenuta  da
un  condebitore  per  la  sua  persona  non  giova  agli  aliri,  ivi  —  in  quanto  la
usucapione  di  un  condebitore,  o  la  ricognizione  del  debito,  o  la  rinuncia  alla
prescrizione  fatta  da  uno  di  essi  giova  o  nuoca  alla  prescrizione  relativamente
  agli  altri,  V.  Prescresione.  =  Rapporti  dei  concreditori  sotidarj  tra
loro,  §  893  —  se  occorra  patto  esplicito  per  introdurli,  ivi  =  Regresso
del  condebitore  che  ha  pagato  verso  gli  altri,  §  896  —  analogia  di  tale
rapporto  con  quello  del  terzo  possessore  relativamente  ad  altri  possessori  di
fondi  ipotecati  per  l'identico  debito,  §§  461,  1531  e  ivi.  =  Alle  condizioni
si  applica  ciò  che  è  prescritto  per  i  testamenti,  §  897  —  quelle  che  nel  testamento ¬
  si  hanno  per  non  aggiunte  :  sono  nulle,  §  898  —  come  ciò  si
spieghi,  ivi  —quando  si  debba  reiterare  la  condizione,  §  899  —  come  debba
intendersi  che  la  verificazione  avvenuta  fosse  ignota  ai  contraenti  ,  iri  —  il
diritto  dato  sotto  condizione  sospensiva  passa  agli  eredi,  §  900  —  il  motivo
apposto  al  consenso  quando  faccia  condizione,  §  901.  =  Quando  e  come
debba  eseguirsi  il  contratto,  902  —  quando  comincino  ad  esistere  i  diritti
da  quello  attribuiti,  §  903  —  per  l'  adempimento  dell'obbligazione  è  utile  tutto
l’ultimo  giorno,  ivi  —  quello  dell’  incontrata  obbligazione  non  si  computa,  ivi
—  ché  sia  di  diritto  quando  il  tempo  dell’esecuzione  non  fu  convenuto,  §  904.
=  Ché  proceda  circa  al  luogo  della  consegna,  alla  misura,  al  peso,  e  alle
specie  di  danaro,  §  903  —  si  presume  concluso  ove  debb'essere  eseguito,  ivi
—  il  modo  di  esecuzione  è  a  scelta  dell’  obbligato;  ma  non  può  recedere  dalla
scelta  fatta,  §  906.  =  Se,  riservata  espressamente  la  scelta  della  cosa,  questa  non
sia  più  possibile,  il  contratto  si  annulla;  e  l'obbligato  è  risponsabile  della
sua  colpa,  §  907.  =  Sono  ad  esso  applicabili  le  regole  d’interpretazione  del
testamento,  §  914  —  altre  regole  relative,  ivi  —  nell'  unilaterale  si  suppone
il  minor  obbligo,  e  nel  bilaterale  le  espressioni  ambigue  si  spiegano  contro
chi  le  ha  usate.  §  915  —  come  ciò  s'  intenda,  ivi  =  Simulato,  come  debba
giudicarsi  ;  e  norma  relativa,  §  916  —  specie  più  comuni  di  simulazione,  ivi
—  se  ne  proceda  la  nullità  assoluta,  o  la  riduzione,  ivi.  =  Come  si  estinguano ¬
  le  derivanti  obbligazioni.  §  917.  =  Diritti  ed  obblighi  relativi,  quando
passino  agli  eredi,  §  918.  =  Non  si  scioglie  per  l’inadempimento,  ma  si  fa  luogo
all'  indennizzazione,  §  919.  =  Non  se  ne  può  recedere  quando  fu  eseguito,  §  920.
=  Correspettivo  dei  contratti  onerosi,  §  921  —  è  questo  un  estremo  essenzia
le,  wi  =  Quando  regga  la  convenzione  di  concluderne  uno  in  avvenire,
§  936  —  entro  qual  tempo  in  tal  caso  si  possa  volerne  l’  adempimento,  ivi.
=  I  patti  non  essenziali  che  non  fossero  convenuti  si  stabiliscono  dal  giudice, ¬
  wi.  =  La  generica  rinunzia  alle  eccezioni  non  vale,  §  957  —  e  non  si
deve  inserire  nei  contratti  erariali,  ivi.  =  Contratti  di  cosa  o  di  fatto  per  correspettivo ¬
  di  altro  fatto,  come  si  decidano,  §  1175.  =  Quanto  all'azione  degli
arbitri  nei  contratti,  V.  Arbitramento.  =  Per  ciò  che  fu  dato  anticipatamente
alla  esecuzione,  V.  Caparra.  =  Contratto  di  un  cittadino  all'  estero  o  con
un  estero  per  corrispondenza,  V.  Cittadini  austriaci  —  di  un  cittadino  con
uno  straniero  in  questi  Stati  ,  o  degli  stranieri  fra  loro,  V.  Stranieri.
=  Per  quanto  si  riferisce  all'  evizione  ,  V.  Garanzia  per  evisione:  Redibitoria.
=  Pel  ritardo  frapposto  all'  esecuzione  di  un  contratto,  V.  Indennizzazione. ¬
  —  Per  la  rescissione  in  causa  di  lesione,  V.  Lesione  enorme.  =  Quanto  al
recesso  con  pena.  V.  Pena  di  recesso.    Circa  la  preserizione  nei  contratti.
            
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