TOES
16
si regoli nelle parti non dichiarate , iri. Come lo convalidi chi non sa
scrivere. § 886. = Non si ha riguardo ai patti verbali oltre lo scritto, § 887.
= Non deve estendersi ad altre cose e ad altre persone , ivi. = Le obbligazioni ¬
in quello assunte sono divisibili, § 888. = Come s' introduca la
comunione attiva e passiva, ivi. = Di regola i diritti e le obbligazioni sono
divisibili § 889 — eccezione se si tratta di cose indivisibili ; e suoi effetti,
§ 890. = Solidarietà e suoi effetti, § 891 — le regole relative sono comuni
alla solidarietà legale, ivi — quale solidarietà derivi dall' ipoteca data di un
fondo comune, ivi — se chi ha ricevuto dal debitore la sua quota abbia
perduto la solidarietà verso gli altri, iri — obbligo del debitore solidario, § 892
— effetti del pagamento fatto da uno dei condebitori e della riscossione
fatta da uno dei concreditori . § 895 — i condebitori non possono essere pregiudicati ¬
l' uno dall' altro, § 894 — la remissione o liberazione ottenuta da
un condebitore per la sua persona non giova agli aliri, ivi — in quanto la
usucapione di un condebitore, o la ricognizione del debito, o la rinuncia alla
prescrizione fatta da uno di essi giova o nuoca alla prescrizione relativamente
agli altri, V. Prescresione. = Rapporti dei concreditori sotidarj tra
loro, § 893 — se occorra patto esplicito per introdurli, ivi = Regresso
del condebitore che ha pagato verso gli altri, § 896 — analogia di tale
rapporto con quello del terzo possessore relativamente ad altri possessori di
fondi ipotecati per l'identico debito, §§ 461, 1531 e ivi. = Alle condizioni
si applica ciò che è prescritto per i testamenti, § 897 — quelle che nel testamento ¬
si hanno per non aggiunte : sono nulle, § 898 — come ciò si
spieghi, ivi —quando si debba reiterare la condizione, § 899 — come debba
intendersi che la verificazione avvenuta fosse ignota ai contraenti , iri — il
diritto dato sotto condizione sospensiva passa agli eredi, § 900 — il motivo
apposto al consenso quando faccia condizione, § 901. = Quando e come
debba eseguirsi il contratto, 902 — quando comincino ad esistere i diritti
da quello attribuiti, § 903 — per l' adempimento dell'obbligazione è utile tutto
l’ultimo giorno, ivi — quello dell’ incontrata obbligazione non si computa, ivi
— ché sia di diritto quando il tempo dell’esecuzione non fu convenuto, § 904.
= Ché proceda circa al luogo della consegna, alla misura, al peso, e alle
specie di danaro, § 903 — si presume concluso ove debb'essere eseguito, ivi
— il modo di esecuzione è a scelta dell’ obbligato; ma non può recedere dalla
scelta fatta, § 906. = Se, riservata espressamente la scelta della cosa, questa non
sia più possibile, il contratto si annulla; e l'obbligato è risponsabile della
sua colpa, § 907. = Sono ad esso applicabili le regole d’interpretazione del
testamento, § 914 — altre regole relative, ivi — nell' unilaterale si suppone
il minor obbligo, e nel bilaterale le espressioni ambigue si spiegano contro
chi le ha usate. § 915 — come ciò s' intenda, ivi = Simulato, come debba
giudicarsi ; e norma relativa, § 916 — specie più comuni di simulazione, ivi
— se ne proceda la nullità assoluta, o la riduzione, ivi. = Come si estinguano ¬
le derivanti obbligazioni. § 917. = Diritti ed obblighi relativi, quando
passino agli eredi, § 918. = Non si scioglie per l’inadempimento, ma si fa luogo
all' indennizzazione, § 919. = Non se ne può recedere quando fu eseguito, § 920.
= Correspettivo dei contratti onerosi, § 921 — è questo un estremo essenzia
le, wi = Quando regga la convenzione di concluderne uno in avvenire,
§ 936 — entro qual tempo in tal caso si possa volerne l’ adempimento, ivi.
= I patti non essenziali che non fossero convenuti si stabiliscono dal giudice, ¬
wi. = La generica rinunzia alle eccezioni non vale, § 957 — e non si
deve inserire nei contratti erariali, ivi. = Contratti di cosa o di fatto per correspettivo ¬
di altro fatto, come si decidano, § 1175. = Quanto all'azione degli
arbitri nei contratti, V. Arbitramento. = Per ciò che fu dato anticipatamente
alla esecuzione, V. Caparra. = Contratto di un cittadino all' estero o con
un estero per corrispondenza, V. Cittadini austriaci — di un cittadino con
uno straniero in questi Stati , o degli stranieri fra loro, V. Stranieri.
= Per quanto si riferisce all' evizione , V. Garanzia per evisione: Redibitoria.
= Pel ritardo frapposto all' esecuzione di un contratto, V. Indennizzazione. ¬
— Per la rescissione in causa di lesione, V. Lesione enorme. = Quanto al
recesso con pena. V. Pena di recesso. Circa la preserizione nei contratti.