145
DELL ACQUISTO DELLA PROPRIETA ECC.
dizio le sue ragioni per avere la consegna. Ma potrebbe anche
darsi che agissero contemporaneamente, e allora resta intatta la
quistione. Sembra per altro che col primo contratto il venditore si
spogli del diritto personale alla cosa (§ 431 ), e quindi non possa
più validamente trasserirlo in un altro, giusta la regola generale
del § 442. E quindi il primo acquirente sarebbe da preferirsi tutte
le volte ch' egli non fosse rimasto inerte, lasciando al secondo il
tempo e il modo di ottenere la consegna.
Non spiega tampoco la legge che cosa sarebbe di diritto nel caso
che un compratore avesse per il primo ottenuto la tradizione simbolica, ¬
e l'altro in tempo posteriore avesse conseguito la consegna
materiale. Si supponga che taluno abbia venduto delle merci che
sossero in condotta, ed avesse consegnato al compratore le polizze
di carico e quant'altro potesse occorrere per avere la consegna
delle merci, quando fossero giunte al loro destino. La consegna
sarebbe fatta nel modo voluto dal § 427. Si supponga poscia che
quello stesso venditore, raggiunta la merce in viaggio, la vendesse
di nuovo, e la consegnasse effettivamente ad un nuovo compratore ¬
che fosse in buona fede. Il primo acquirente potrebbe sostenere ¬
che la cosa fu prima a lui consegnata, e che perciò a lui appartiene ¬
a dettame di questo paragraso. Ma il secondo compratore
sosterrebbe di avere esfettivamente conseguita la cosa da persona
abilitata al relativo commercio, e che appariva anche esserne proprietario, ¬
e si difenderebbe col § 367. Il primo compratore non
potrebbe essere a migliore condizione di qualunque altro proprietario. ¬
E perciò a lui mancherebbero i termini abili della rivendicazione, ¬
e dovrebbe accontentarsi della indennità da ripetersi dal
venditore, il quale sarebbe reo di truffa giusta il § 180, lettera D
della prima parte del Codice penale.
451.
II. TraPer ¬
trasferire la proprictà di cose immobili, deve l'allo del
dizione di
l'acquisto essere iscritto nei libri pubblici a tal sine deslindli.coseimmobili ¬
meOuesta ¬
inserzione chiamasi inscrizione o inlavolazione.
diante l'ingraso ¬
é derogato colla notificazione governativaserizionA ¬
questo para
libri
nei
pubblici:
16 marzo 1816.
Tuttavia la tradizione deve aver luogo per trasferire la proprietä
degli stabili, come si è notato al § 423, nel modo prescritto dall'articolo ¬
1605 del Codice Napoleone. Questo stato interinale di
cose è ben lungi dal presentare i vantaggi che deriverebbero dal
semplice e plausibilissimo sistema del Codice austriaco. Percio é
desiderio universale che nella stessa guisa che la provvidissima
soyrana patente 19 giugno 1826, pubblicata colla notilicazione governativa ¬
23 novembre successivo, ha liberato questo regno dagli
enormi inconvenienti del sistema francese intorno alle ipoteche generali, ¬
e alle ipoteche tacite legali indipendenti dall' inscrizione, cosi
sia affrettata la pendente disposizione sovrana intorno alla traserizione -
degli atti traslativi della proprietà degli immobili, come unico
modo per operarne la tradizione, ed intorno alla inevitabile neces19 ¬