Metadaten : Basevi, Gioachino: Annotazioni pratiche al Codice civile austriaco

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DELL  ACQUISTO  DELLA  PROPRIETA  ECC.
dizio  le  sue  ragioni  per  avere  la  consegna.  Ma  potrebbe  anche
darsi  che  agissero  contemporaneamente,  e  allora  resta  intatta  la
quistione.  Sembra  per  altro  che  col  primo  contratto  il  venditore  si
spogli  del  diritto  personale  alla  cosa  (§  431  ),  e  quindi  non  possa
più  validamente  trasserirlo  in  un  altro,  giusta  la  regola  generale
del  §  442.  E  quindi  il  primo  acquirente  sarebbe  da  preferirsi  tutte
le  volte  ch'  egli  non  fosse  rimasto  inerte,  lasciando  al  secondo  il
tempo  e  il  modo  di  ottenere  la  consegna.
Non  spiega  tampoco  la  legge  che  cosa  sarebbe  di  diritto  nel  caso
che  un  compratore  avesse  per  il  primo  ottenuto  la  tradizione  simbolica, ¬
  e  l'altro  in  tempo  posteriore  avesse  conseguito  la  consegna
materiale.  Si  supponga  che  taluno  abbia  venduto  delle  merci  che
sossero  in  condotta,  ed  avesse  consegnato  al  compratore  le  polizze
di  carico  e  quant'altro  potesse  occorrere  per  avere  la  consegna
delle  merci,  quando  fossero  giunte  al  loro  destino.  La  consegna
sarebbe  fatta  nel  modo  voluto  dal  §  427.  Si  supponga  poscia  che
quello  stesso  venditore,  raggiunta  la  merce  in  viaggio,  la  vendesse
di  nuovo,  e  la  consegnasse  effettivamente  ad  un  nuovo  compratore ¬
  che  fosse  in  buona  fede.  Il  primo  acquirente  potrebbe  sostenere ¬
  che  la  cosa  fu  prima  a  lui  consegnata,  e  che  perciò  a  lui  appartiene ¬
  a  dettame  di  questo  paragraso.  Ma  il  secondo  compratore
sosterrebbe  di  avere  esfettivamente  conseguita  la  cosa  da  persona
abilitata  al  relativo  commercio,  e  che  appariva  anche  esserne  proprietario, ¬
  e  si  difenderebbe  col  §  367.  Il  primo  compratore  non
potrebbe  essere  a  migliore  condizione  di  qualunque  altro  proprietario. ¬
  E  perciò  a  lui  mancherebbero  i  termini  abili  della  rivendicazione, ¬
  e  dovrebbe  accontentarsi  della  indennità  da  ripetersi  dal
venditore,  il  quale  sarebbe  reo  di  truffa  giusta  il  §  180,  lettera  D
della  prima  parte  del  Codice  penale.
451.
II.  TraPer ¬
  trasferire  la  proprictà  di  cose  immobili,  deve  l'allo  del
dizione  di
l'acquisto  essere  iscritto  nei  libri  pubblici  a  tal  sine  deslindli.coseimmobili ¬
  meOuesta ¬
  inserzione  chiamasi  inscrizione  o  inlavolazione.
diante  l'ingraso ¬
  é  derogato  colla  notificazione  governativaserizionA ¬
  questo  para
libri
nei
pubblici:
16  marzo  1816.
Tuttavia  la  tradizione  deve  aver  luogo  per  trasferire  la  proprietä
degli  stabili,  come  si  è  notato  al  §  423,  nel  modo  prescritto  dall'articolo ¬
  1605  del  Codice  Napoleone.  Questo  stato  interinale  di
cose  è  ben  lungi  dal  presentare  i  vantaggi  che  deriverebbero  dal
semplice  e  plausibilissimo  sistema  del  Codice  austriaco.  Percio  é
desiderio  universale  che  nella  stessa  guisa  che  la  provvidissima
soyrana  patente  19  giugno  1826,  pubblicata  colla  notilicazione  governativa ¬
  23  novembre  successivo,  ha  liberato  questo  regno  dagli
enormi  inconvenienti  del  sistema  francese  intorno  alle  ipoteche  generali, ¬
  e  alle  ipoteche  tacite  legali  indipendenti  dall'  inscrizione,  cosi
sia  affrettata  la  pendente  disposizione  sovrana  intorno  alla  traserizione -
  degli  atti  traslativi  della  proprietà  degli  immobili,  come  unico
modo  per  operarne  la  tradizione,  ed  intorno  alla  inevitabile  neces19 ¬

            
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