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B.
Per quello che riguarda le altre imposte o tasse che occorrono ¬
negli affari cambiarii, si osserva quanto in appresso:
Protesti cambiari assunti da un notaio vogliono il
bollo da fior. 1;
quegli assunti da un giudizio, rispetto
ai quali cessa la tassa attuale, vogliono il bollo da fior. 2, per
un credito cambiario non maggiore di fior. 200. —; ed il bollo
da fior. 3, per ogni altro credito cambiario d'importo maggiore.
(Legge 13 decembre 1862, No. 80 B. L. I., T. P. 116. g.).
L'onorario che spetta al notaio per l'assunzione del protesto ¬
di cambiale importa:
per un valore fino a 200 fir..
1 fior.
„ „ „ oltre 200 „ fino a 1000 fior. 2 „ „
„ „ „ 1000 „ „ „ 4000 „ 3 " „
4000 4 „
„;
" "
inoltre per ogni presentazione di una lettera di cambio ad una
persona indicata per pagarla al bisogno — soldi 40. (§ 7 della
legge 25 luglio 1871, No. 75 B. L. l., Appendice, riflettente la
tariffa delle competenze notarili).
La tassa per il precetto di pagamento cambiario
giudiziale importa:
per un credito cambiario fino a 50 fior.. 1 fior.
„ oltre 50 fl. fino a 200 fl. 2 fi. 50.
„ „ "
„200 „ „ „ 800 „ 5 „; e
„ „ "
7
„800 ½ p. % dell’importo
7 7
chiesto colla petizione, compresa l'addizionale straordinaria del
25%. In caso di totale rejezione della petizione l'imposta del
½ p. % compresa l'addizionale straordinaria, non dovrà mai
essere minore di fior. 5.— nè maggiore di fior. 15. — Venendo
solo in parte ammessa la petizione, l'imposta per la sentenza
non si dovrà mai commisurare in un importo minore di quello che
si dovrebbe esigere nel caso di totale rejezione. (Legge 13 decembre ¬
1862, No. 80 B. L. I., S. T. P. 103).