Volltext : Basevi, Gioachino: Annotazioni pratiche al Codice civile austriaco

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DEL  CONTRATTO  DI  PERNUTA
§  1031.
Se  il  tempo  per  la  tradisione  della  cosa  determinala  non  e
pabilito,  e  se  niuna  delle  parti  pessa  essere  imputata  di  colpa
le  disposisioni  prescritte  sul  pericolo  e  sti  frutti  (§§  1048-1030)
debbono  applicarsi  al  tempo  della  stessa  consegna,  à  meno  che
von  siasi  altrimenti  convenuto  dalle  partt.
lu  questo  e  in  tutti  gli  antecedenti  paragrafi  si  tratta  di  una
tal  consegna  che  metta  precisamente  la  cosa  a  piena  disposizione
del  compratore,  e  gli  dia  abilità  tanto  di  promoverne  gli  utili  che  di
schivarne  i  pericoli.  Percio  osservano  acconciamente  i  comentilori ¬
  tedeschi  che  in  questa  materia  non  si  deve  aver  riguardo  alla
tradizione  risultante  dall'  intavolazione,  ma  bensi  eccettuativamente
alla  consegpa  effettiva  importante  la  facolta  del  godimento.
§  1052.
chi  pretende  la  tradizione,  deve  o  aver  già  soddisfatto  all'obbligo ¬
  suo  ,  o  essere  pronto  a  soddisfarvi.
Se  l'adempimento  non  può  aver  luogo  per  entrambe  le  parii
pello  stesso  punto,  nessuna  di  esse  può  essere  obbligata  ad  aver
fede  uell'  altra  e  ad  anticipare  la  consegna.  In  tal  caso  possono  avel
luogo  i  due  temperamenti  del  deposito  e  della  cauzione.
CAPITOLO  VENTESIMOQUARTO
Del  contratto  di  compra  e  vendita
§  1035.
Coatratta
Il  contratto  di  compra  e  vendita  è  quello  in  cui  si  da  da
di  compers
alti  una  cosa  per  una  determinata  quantità  di  danaro.  Questge  vendia.
contratto  si  annovera  come  la  permuta  fra  i  liloli  alti  ad  dequisiare ¬
  la  proprietà.  L'acquisto  della  proprietà  si  fa  soltanto  colta
tradisione  detla  cosa  venduta.  In  fino  a  tanto  che  non  sid  conseqnata, ¬
  il  venditore  ne  conserva  la  propricta.
Si  veda  quanto  è  stato  annotato  al  §  425  per  dedurne  che  la
tradizione  è  fra  noi  uecessaria  per  acquistare  la  propriéta,  quantunque ¬
  noi  esista  l'intavolazione,  intendendo  rettamente  quanto  e
disposto  nel  5  6  della  notificazione  governativa  16  marzo  1816.
Supposto  ui  lacroso  contratto  di  compera  che  non  sia  stato  ancora ¬
  compito  colla  tradizioue,  si  disputa  fra  gli  interpreti  se  il  diritto ¬
  da  quello  derivante  possa  essere  oggetto  di  escuzione  à  carico ¬
  del  compratore  e  ad  istanza  di  qualche  creditore  di  lui.  E  st
conclude  potersi  benissimo  pignorare  il  diritto  di  compera,  e  metterlo ¬
  in  vendita  come  qualunque  altra  ragione  del  debitore,  giusta
il  §  410  del  Regolamento  del  processo  civile.  Questo  diritto  non
ha  per  sé  stesso  altra  valutazione  che  la  differenza  fra  il  prezzo
convenuto  e  l'  effettive  valore  dello  stabile  e  della  cosa  mobile
comperata,  e  quindi  non  puô  essere  a  meno  che  se  ne  laccla  la
stima  giudiziale.
La  proprietà  si  conserva  dal  venditore  fino  alla  consegna  per
            
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