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DEL CONTRATTO DI PERNUTA
§ 1031.
Se il tempo per la tradisione della cosa determinala non e
pabilito, e se niuna delle parti pessa essere imputata di colpa
le disposisioni prescritte sul pericolo e sti frutti (§§ 1048-1030)
debbono applicarsi al tempo della stessa consegna, à meno che
von siasi altrimenti convenuto dalle partt.
lu questo e in tutti gli antecedenti paragrafi si tratta di una
tal consegna che metta precisamente la cosa a piena disposizione
del compratore, e gli dia abilità tanto di promoverne gli utili che di
schivarne i pericoli. Percio osservano acconciamente i comentilori ¬
tedeschi che in questa materia non si deve aver riguardo alla
tradizione risultante dall' intavolazione, ma bensi eccettuativamente
alla consegpa effettiva importante la facolta del godimento.
§ 1052.
chi pretende la tradizione, deve o aver già soddisfatto all'obbligo ¬
suo , o essere pronto a soddisfarvi.
Se l'adempimento non può aver luogo per entrambe le parii
pello stesso punto, nessuna di esse può essere obbligata ad aver
fede uell' altra e ad anticipare la consegna. In tal caso possono avel
luogo i due temperamenti del deposito e della cauzione.
CAPITOLO VENTESIMOQUARTO
Del contratto di compra e vendita
§ 1035.
Coatratta
Il contratto di compra e vendita è quello in cui si da da
di compers
alti una cosa per una determinata quantità di danaro. Questge vendia.
contratto si annovera come la permuta fra i liloli alti ad dequisiare ¬
la proprietà. L'acquisto della proprietà si fa soltanto colta
tradisione detla cosa venduta. In fino a tanto che non sid conseqnata, ¬
il venditore ne conserva la propricta.
Si veda quanto è stato annotato al § 425 per dedurne che la
tradizione è fra noi uecessaria per acquistare la propriéta, quantunque ¬
noi esista l'intavolazione, intendendo rettamente quanto e
disposto nel 5 6 della notificazione governativa 16 marzo 1816.
Supposto ui lacroso contratto di compera che non sia stato ancora ¬
compito colla tradizioue, si disputa fra gli interpreti se il diritto ¬
da quello derivante possa essere oggetto di escuzione à carico ¬
del compratore e ad istanza di qualche creditore di lui. E st
conclude potersi benissimo pignorare il diritto di compera, e metterlo ¬
in vendita come qualunque altra ragione del debitore, giusta
il § 410 del Regolamento del processo civile. Questo diritto non
ha per sé stesso altra valutazione che la differenza fra il prezzo
convenuto e l' effettive valore dello stabile e della cosa mobile
comperata, e quindi non puô essere a meno che se ne laccla la
stima giudiziale.
La proprietà si conserva dal venditore fino alla consegna per