Full text: Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts (Bd. 39 = 2.F. 3 (1898))

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Dr. Franz Kahn,

pales (II p. 355 No. 193; cf. VI p. 277 No. 154 und
VIII p. 196 No. 108; auch II p. 238 No. 126, V p. 106
No. 47, p. 134 No. 64, p. 246 No. 120 u. s. f.).
Mit Laurent stimmt im Wesentlichen Fiore überein.
Es handelt sich um die Kategorie von Gesetzen che provve-
dono alia sicurezza delle persone e della proprietä, alla
custodia del buon costume e quelle generalmente che
provvedono all’ organizzazione sociale; . . . alla
tutela dei diritti degli interessi dello Stato (presd come
un tutto) ed alla conservazione di esso (I No. 37ff.,
245 ff., II No. 818). Es sind die Gesetze, delle quali le
imperiose necessitä sociali reclamano il rispetto
assoluto (I p. 39). Nicht tutte le leggi di ordinamento
sociale gehören dazu. Das Interesse generale muß non
solamente in causa fein, sondern bensi essere reputato il
fine diretto e principale di essa (seil, legge):
I No. 250, 259.
Laghi macht von vornherein in vielversprechender Weise
Front gegen die bisherigen Versuche, welche con un solo
principio generalissimo, o peggio con una fräse, con una
formula, con una definizione die Frage entscheiden wollen.
Er verlangt statt deffen eine analisi minuta di tutti gli
elementi rinchiusi nel principio generale, und diese Analyse
führt ihn demnächst dazu, fünf Klassen der leggi di ordine
pubblico internazionale zu unterscheiden:
1) leggi di diritto pubblico in senso tecnico.
2) leggi penali, di polizia, di procedura penale.
3) leggi di diritto privato, ma risguardanti Tinteresse
generale dello Stato.
4) leggi tutrici dei buoni costumi.
5) leggi proibitive.
Die Eintheilung ist nicht sehr glücklich zu nennen. Die

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