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Ordinis Regulares, qui confessionibus vestris, & singularum -
Sororum earumdem diligenter auditis, vos, & illas -
quoque, quoties opus fuerit, ab omnibus peccatis vestris, -
dummodo talia non fuerint, propter qua Sedes Apostolica -
merito sit consulenda, absolvvere, & poenitentiam -
salutarem iniungere valeat, auctoritate praesentium
andulgemus, in contrarium facientibus, & non obstantibus -
quibuscumque, &c.
Datum Rome apud S. Petrum sub Annulo Piscat. die
30. Octob. 1461. Pontif. an.IV.
Ed acciocchè di questa Bolla negli annio avvenire non
fosse impedito il suo effetto, tra le poche memorie
che abbiamo di Giovanni de i Neroni, Arcivescovo di
Firenze, trovasi nell' Archivio delle Monache un benigno -
suo Diploma, che di Roma egli mandò ad Annalena -
scritto a' 22. Dicembre del 1470. anno 7. del
Pontificato di Paolo II. e che intero riportasi dal Signor. -
Manni al Tom. V. de' Sigilli pag. 92. E nel 1507.
altro simil Privilegio, ottenuto dal Cardinale Francesco
Soderini. Riportato è il Diploma dal detto Sig. Manni
a pag. 154. del Tom. III. de Sigilli. Morta però essendo -
la Fondatrice, si rinnovarono le pretensioni della -
Religione Domenicana, e tentativi grandi si fecero,
per volere questo Convento all’ ubbidienza dell' Ordine. -
Ma il Magnifico Lorenzo de' Medici, nulla degenerando -
da i suoi Antenati, sempre portati verso queste -
Monache, tanto si affaticò in favor loro; che colla -
sua autorevole mediazione, nonostantechè i Padri
Predicatori fossero entrati in possesso del Convento,
lo liberò dall' uſurpata iurisdizione, per mezzo di spezialissima -
Bolla d'Alessandro VI. del di 1. Dicembre
del 1500. che dichiarò il Monastero di Annalena, esente -
dalla jurisdizione del Maestro Generale de' Domenicani, -
leggendovist in essa queste parole: Ut ab omni
superioritate Generalis Ordinis Fratrum Predicatorum exemprae -
sitis, vosque iurisdictioni Confessarii vestri per vos
electi, & eligendi, & per ordinarium confirmati, &
confirmandi dumtaxat subiectae, &c.
IV. E