Full text : Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte / Romanistische Abteilung (Bd. 35 (1914))

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Salvatore Riccobono,

riconosciuta come causa d’obbligazioni.* 1) Le decisioni dei
giureconsulti e degli Imperatori nei rescritti sono sicure
e precise per questo riguardo. Gosl, per citare qualche
esempio, Scevola nel fr. 61 pr. D. 44. 7, scrive: non propter
quod ea scriptura quae proponeretur interposita sit, obli-
gatum esse; e nel § 1 dello stesso fr., richiesto dei parere
intomo ad una lettera di certa Seia, con la quale la donna
aveva promesso a Lucio Tizio un annuo salario, cosl si
esprime: an ei ex his epistulis salarium annuum debeatur,
respondit ex personis causisque eum cuius notio sit aesti-
maturum, an actio danda sit. Scevola dunque mostra
nel suo responso ehe la scrittura contava niente; egli dice
ehe Tazione contro Seia pud competere a secondo le per-
sonae e le causae, civs se risulta che in realtä vi fu un
negozio di prestazione di servigi da parte di Lucio, se inter-
venire una causa civile di obbligazione, e ehe la causa
fosse lecita; mentre 1’invito della donna fatto con accenti
fervorosi destava facile sospetto. L’Imperatore Alessandro,
forse nel 2292), cosl rescrive: Neque scriptura, qua cautum
est accepta quae negas tradita, obligare te contra fidem
veritatis potuit ....
E le tre decisioni riferite, perfettamente disciplinate
ai principii classici, e perciö intelligibili a primo acchito,
prendono risalto rimpetto a tante altre ehe nel Corpus
iuris le contraddicono in modo evidente. Non si pu6 infatti
disconoscere che in molte decisioni di giureconsulti, e
maggiormente poi in rescritti imperiali, e conferita alia
scrittura, per se stessa, piena efficacia obbligatoria.
E qui giova subito riportare precisamente un altro
rescritto dei medesimo Alessandro, ehe, nella parte ehe
per ora interessa, e dei seguente tenore:

1) Qui si prescinde dall’ 'obligatio literis’ dei diritto classico,
ehe non fu accolta nel Corpus luris.
*) c. 6 Cod. IV» 31: il dubbio rispetto alia data ö legittimo, non
solo perchfe la sottoscrizione dei rescritto 6 ricavata dalla c. gemella
1 Cod. V, 21, ma principalmente perchä la c. qui citata appare com-
posta di due rescritti, fusi insieme. Piü oltre avremo esempi evidenti
di simili saldature, usate spessissimo dai commissarii dei Codice.

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