Metadata : Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte / Romanistische Abteilung (Bd. 34 (1913))

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Salvatore Riccobono,

grande semplicitä: la tradizione, egli dice, non ha importanza,
perche il donante, anche se non si obbligö nell’ istrumento,
e tenuto a compierla.
Ma per noi Tinteresse della risposta imperiale consiste
particolarmente nella motivazione ehe la illustra, la quale
suona cosi: ov ydg hi i^ajidxr] ovde tva ygdfijuaxa eirj yvfiva
rd yivo/ievov, ngoor\xti ngdxxeo&ai ovfxßdXalov. Nov. 162.
La forza dell’ istrumento appare qui in tutta la sua esten-
sione. Non e piü un semplice mezzo di prova. Non contiene
soltanto la volontä di donare che costituisce il semplice inizio
della liberalita. Ma esso e ora costitutivo e dispositivo insieme,
opera cio6 per se tutti gli effetti giuridici, abbiano essi na-
tura obbligatoria o reale. Le lettere scritte non sono nude,
dice Giustiniano in forma vibrata: ygdjajaaxa yvjxvd; non sono
ombre, sibbene elementi per se stessi produttivi degli effetti
giuridici. Nella frase risalta tutta la nuova funzione della
scrittura nel diritto di Giustiniano; il quale percio rigetta con
disdegno tutte le form ole o i verba cquae rerum effectus
nullus sequitur.’1)
46. Dopo questi rilievi, la conclusione si presenta spon-
tanea. L’instrumentum che era in uso presso i Romani fino a
Diocleziano ha esclusivamente forza probatoria. Nel diritto
di Costantino rispetto alia donazione la scrittura fu richiesta
ad solemnitatem nella stessa funzione della mancipatio dei
diritto quiritario; e parimenti, come la mancipatio, non puö
trasmettere per se stessa la proprietä, se non e aecompag-
nata dalla traditio corporalis.2) Ne segue ehe fino a Giusti-

*) Cod. 8,53 [54] c. 37. Ed il contrasto con i principi fondamen-
tali iusegnati dai classici appare vivo nell’ apprezzamento delle
dichiarazioni e dei verba; Alessandro Severo [V. F. 266] dice ali’
opposto ehe la professio apud acta ‘destinationem potius liberalitatis
quam effectum rei continet’. — *) Gradenwitz, Einführung p. 103, scrive
a proposito della mancipatio, ehe lo inducere in vacuam possessionem
auf den sofortigen Erwerb des Eigentums nicht von Einfluß war; ma
se questo e vero, lo si deve intendere cum grano salis; nel senso che
la m. per se stessa, nella sua forma originaria, era insieme un atto di
appropriazione materiale della cosa, come resto sempre per i mobili
[Gai. 1,121]; e quando per gl’ immobili si fece a meno della presenza
della cosa, forse nel 1° sec. dell’ Imp., la teoria dei possesso mostrava
giä. un grande sviluppo, fino al punto che il compratore si pot6 ritenere

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