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Bonifazio, con indicare precisamente la qualità degl'individui da am¬
mettersi tanto nell’uno che nell’ altro Spedale, le cautele prescritte,
il metodo da osservarsi in una simile ammissione, e finalmente le
pene comminate contro chi si fosse fatto lecito di eludere in qualche
maniera l'oggetto salutare di simili Pii istituti. (1)
(1) L'Illustriss. Sig. Presidente del Buon Governo in obbedienza dei Sovrani Ordini
espressi con Benigno Rescritto de’ 23. Settembre 1788., e per porre un freno ai
molti disordini, ed abusi direttamente opposti alle benefiche intenzioni, e prov¬
videnze di S. A. R. nostro Signore relative alla moderna, e speciale destinazione
dei due Regj riuniti Spedali di S. Maria Nuova, e di Bonifazio, non meno che
alla retta erogazione delle respettive rendite a favore di chi ne à e il vero, e
il maggior bisogno, fa pubblicamente noto.
I. Che coerentemente all'Istituto del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova
non verranno ivi ricevuti se non se quegl’individui, che saranno riconosciuti di
fatto, e con verità malati, e sottoponibili ad una cura o Medica, o Chirurgica.
II. Che presentandosi da per loro i detti individui, o essendo essi accompagnati
allo Spedale dai propri parenti, o da altri particolari, la loro ammissione, o
esclusione debba solo dipendere dalla visita, dall' esame, e dalla decisione del
respettivo Medico Astante di guardia in ordine al Regolamento vegliante.
III. Che essendo essi trasportati dalle Compagnie della Misericordia, o della
Carità delle Cure; tanto di Città, che di Campagna, debbano essere muniti di
un’attestato dei respettivi Parochi, che deponga della loro povertà, e se hanno,
o nò ricevuti gli ultimi Sacramenti, e più di altro attestato di un Medico ap¬
provato, o di un Chirurgo condotto per i luoghi dove manchi il Medico suddetto,
quale deponga della verità, della qualità dei sintomi della malartia, e di tutto
quel più, che sarà possibile per la prova dell’idoneità dell’ Infermo ad essere
ricevuto, e curato nello Spedale, alla riserva dei casi improvvisi, ed istantanei
da giustificarsi nell’ atto del trasporto respettivo.
IV. Che per rapporto a Bonifazio si tengano ferme, e nel loro vigore le Istru¬
zioni in stampa già dirette ai respettivi Giusdicenti, e Cancellieri Comunitativi,
e relative all’ammissione, requisiti, trattamento, assistenza, e servizio degl’In-
curabili, Invalidi, Dementi, e Cutanei, che formano il quadruplice oggetto di
questo Spedale.
V. Che chiunque si farà lecito di esporre i Malati invalidi, vecchi, o altri
simili individui nelle Strade, Piazze, Chiese, Ridotti, Botteghe, o altro qua-
lunque luogo, per suscitare dei tumulti, e per obbligare i Commissarj dei Quar-
tieri, i Giusdicenti, e le prefate respettive Compagnie della Misericordia, e delle
Carità delle Cure a dei trasporti indebiti nel detto Regio Arcispedale di S. Maria
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