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ARTICOLO IX.
Del Custode del Refettorio, e Dormentorj dei Serventi.
VI sarà un Refettorio separato , e i Dormentorj occorrenti per i
Serventi, distribuiti parte a camere, e parte in comune secondo che
verrà di mano in mano assegnato sul riflesso dei loro impieghi.
Al detto Refettorio, e Dormentorj invigilerà un Custode ad ele-
zione del Commissario pro tempore.
Avrà in consegna tutti i mobili, utensili, e attrazzi esistenti
tanto nel Refettorio, che nei Dormentorj dei Serventi, quali ri-
ceverà dal Guardaroba per Inventario, con essere responsabile al
medesimo di tutte le mancanze o rotture dei detti mobili ec., con
ottenerne esso nel caso la rilevazione contro chi di ragione.
Questo Custode procurerà, che il prefato Refettorio stia ogni
giorno ben pulito, preparato, e disposto in tutto l'occorrente a
forma degli Ordini veglianti.
Non ammetterà quivi alcuno fuori delle ore stabilite, e aprirà
solamente il detto Refettorio al primo tocco della Campanella del
desinare, e della cena.
Riceverà dalla Credenza di Bonifazio il pane, vino, aceto, e
agresto; e dal Dispensiere, l'olio, sale, e altro per i condimenti
del medesimo Refettorio.
Non permetterà ad alcuno dei Serventi di fare strepito, risse,
e cose inconvenienti al Luogo dove essi dimorano, e neppure di
barattare le porzioni già toccate a ciascheduno.
E nel caso che non basti il rammentare ad essi con tutta la
buona maniera il loro dovere, ne farà parte al Maestro di Casa, e
talora anco occorrendo al Commissario.
Non serberà nessuna porzione ad alcuno dei detti Serventi, nè
si partirà dal Refettorio fintantochè non saranno ultimate le prime,
e seconde mense, e le altre faccende, e puliture successive, avver-
tendo che il tutto debba restar sempre in ordine, e colla debita
pulizia.