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poter percipere veruna mercede, emolumento ec. a carico degli In¬
fermi, alla pena mancando di esser subito licenziato.
ARTICOLO VIII.
Dei Serventi nelle Guardie degli Invalidi.
M. Serventi nelle Guardie degl'Invalidi saranno num. 4.,e verranno
eletti dal Commissario pro tempore, dal ceto dei medesimi Invalidi,
in proporzione della loro abilità, e capacità.
Si distribuiranno in num. 3. guardie, a uno per guardia, di
sei in sei ore, come le altre, per la guardia di mattina, di giorno, e
di sera: il quarto poi per turno supplirà alle mancanze dei Serventi
delle Incurabili, e in tutto ciò che verrà impiegato dai Superiori.
Quanto alla guardia di notte, verrà questa riunita alla guardia
di sera, sicchè la medesima sarà di dodici ore, cioè dalle ore sette
pomeridiane, fino alle ore sette della mattina susseguente.
I medesimi Serventi, alla mutazione di ciascheduna guardia,
si troveranno tutti pronti in mezzo allo Spedale all' ora prefissa, e
si porranno in fila dicontro all'arco, dove si riuniscono i due Quar¬
tieri della SS. Trinità, e di S. Michele, allato al Servente degli In-
curabili, per ordine di anzianità, sicchè accanto al Servente degli
Incurabili più novizio, sia il Servente degli Invalidi, e cosi succes-
sivamente, per rassegnarsi esso pure al suo Assistente, e rispondere
quando si sente dal medesimo nominare.
Quindi ricevuto l'ordine di prendere la consegna, si porterà
assieme coll' Assistente nel Quartière di S. Luca, per fare ivi quei
riscontri, e faccende, che gli verranno prescritte dal medesimo
Assistente
Ivi poi avrà la speciale sua residenza alla sedia posta fuori del
letto respettivo, avvertendosi che i letti dei Serventi degli Invalidi
avranno certi posti determinati, da combinare in ciascheduno di essi
il comodo del servizio comune quando sono di guardia.