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MIN. DI GRAZIAE GIUSTIZIA
Il processo, segreto presso l’ inquisitore, dopo l’atto
di accusa del Pubblico Ministero viene aperto all' ac¬
cusato per accomodarvi le sue discolpe. Pubblica è po¬
scia la discussione delle pruove e la dimanda del Pub¬
blico Ministero, libera la difesa, la decisione immedia
ta, a porte chiuse, a voti palesi, ed a maggioranza; la
parità in favore del reo. 1 giudici del fatto sono quelli
che applicano anche la pena.
Se dopo tre mesi, dacchè la Gran Corte Criminale ha
spedito un mandato di arresto, l’imputato non com¬
parisce , procederassi al giudizio in contumacia, il cui
effetto è che il condannato a pena di diciannove anni
di ferri in sopra può essere impunemente ucciso dalla
forza pubblica; il condannato a pena minore può essere
imprigionato anche da chi non abbia il corrispondente
mandato di arresto. Se poi si presenta o viene cattu¬
rato, rimane annullato il giudizio contumaciale , ripi¬
gliandosi da capo nelle forme ordinarie.
L’azione penale per misfatti portanti a pene mag¬
giori di anni diciannove di ferri si prescrive dopo venti
anni, ma la corrispondente condanna non mai. Per le
pene minori si prescrive dopo dieci anni, e dopo venti
la condanna. Pe’ delitti, dopo due anni l’azione, dopo
cinque la condanna. Per le contravvenzioni dopo tre
mesi l’azione, dopo un anno la condanna.
Tanto i giudici civili che i criminali possono essere
tutti o parte per giusti motivi ricusati da giudicabili,
AUTORITA DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E LORO
COMPETENZE.
La circoscrizione territorriale giudiziaria riconosce
comuni, circondarii, distretti, e provincie.
Ogni comune, ed in Napoli ogni quartiere, ha un
Conciliatore incaricato a dirimere paternamente le ver¬
tenze con metodi sommarii e senza rito giudiziario,
pronunziando sentenze inappellabili sino al valore di