Full text: Bruno, Francesco Saverio: L'Osservatore di Napoli, ossia rassegna delle istituzioni civili, de' pubblici stabilimenti, de' monumenti storici ed artistici, e delle cose notevoli di Napoli ...

MIN. DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
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per avervi fondato stabilimenti che manifestino il pro 
ponimento di non più ripatriare. 
Nessuno può essere e privato di un dritto o di una 
proprietà che in forza di una sentenza passata in giu¬ 
dicato. La maggiorità è fissata al ventunesimo anno. 
Un maggiore può disporre a proprio arbitrio di tutte 
le sue sostanze, ma, se ha figli, della sola metà, doven¬ 
dosi l’ altra dividere fra essi. Avendo ascendenti , le 
liberalità non potranno diminuire la metà della quota 
che sarebbe loro spettata ab intestato. Il figlio può per 
gravissimi motivi essere diseredato da’ genitori; gli a¬ 
scendenti lo possono essere del pari da’ discendenti. 
E permessa la istituzione de’majorascati, nelle persone 
di maschi, dietro espressa autorizzazione del Re, ma 
che non ascendano a meno di ducati quattromila di 
annua rendita, nè a più di ventiquattromila. 
Nelle contrattazioni fra privati può convenirsi l’ar¬ 
resto personale per somma non minore di ducati ven¬ 
ti, purchè non riguardi donne o settuagenarii. I giudi¬ 
ci possono anche ordinarlo per casi determinati, allor¬ 
chè l’inadempimento interessi la fede pubblica, la mo 
rale o il rispetto alla legge. 
Le nostre leggi penali pria di tutto proclamano che 
nessuna pena è infamante , e che l’infamia nascente 
da reato infamante di sua natura non colpisce altro 
che il reo. 
I reati si distinguono in contravvenzioni, delitti e 
misfatti , secondo che van soggetti a pene di polizia 
correzionali, o criminali. Sono pene di polizia la de 
tenzione in carcere, ed il mandato in casa per nor 
più di ventinove giorni. Sono correzionali la prigio¬ 
nia, il confino, l’esilio e l’ interdizione de’ dritti civic 
sino a cinque anni.Sono criminali: 1. l’interdizione pa 
trimoniale, ossia divieto di amministare le proprie so 
stanze; 2. l’interdizione da’pubblici uffizii; 3.l’esilio de 
regno perpetuo o temporaneo non minore di anni cin 
que, nè maggiore di venti; 4. la relegazione in un’ isc
	        
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