MIN. DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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per avervi fondato stabilimenti che manifestino il pro
ponimento di non più ripatriare.
Nessuno può essere e privato di un dritto o di una
proprietà che in forza di una sentenza passata in giu¬
dicato. La maggiorità è fissata al ventunesimo anno.
Un maggiore può disporre a proprio arbitrio di tutte
le sue sostanze, ma, se ha figli, della sola metà, doven¬
dosi l’ altra dividere fra essi. Avendo ascendenti , le
liberalità non potranno diminuire la metà della quota
che sarebbe loro spettata ab intestato. Il figlio può per
gravissimi motivi essere diseredato da’ genitori; gli a¬
scendenti lo possono essere del pari da’ discendenti.
E permessa la istituzione de’majorascati, nelle persone
di maschi, dietro espressa autorizzazione del Re, ma
che non ascendano a meno di ducati quattromila di
annua rendita, nè a più di ventiquattromila.
Nelle contrattazioni fra privati può convenirsi l’ar¬
resto personale per somma non minore di ducati ven¬
ti, purchè non riguardi donne o settuagenarii. I giudi¬
ci possono anche ordinarlo per casi determinati, allor¬
chè l’inadempimento interessi la fede pubblica, la mo
rale o il rispetto alla legge.
Le nostre leggi penali pria di tutto proclamano che
nessuna pena è infamante , e che l’infamia nascente
da reato infamante di sua natura non colpisce altro
che il reo.
I reati si distinguono in contravvenzioni, delitti e
misfatti , secondo che van soggetti a pene di polizia
correzionali, o criminali. Sono pene di polizia la de
tenzione in carcere, ed il mandato in casa per nor
più di ventinove giorni. Sono correzionali la prigio¬
nia, il confino, l’esilio e l’ interdizione de’ dritti civic
sino a cinque anni.Sono criminali: 1. l’interdizione pa
trimoniale, ossia divieto di amministare le proprie so
stanze; 2. l’interdizione da’pubblici uffizii; 3.l’esilio de
regno perpetuo o temporaneo non minore di anni cin
que, nè maggiore di venti; 4. la relegazione in un’ isc