SETTIMA.
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io adesso per Metropoli, se non le Città di residenza
del Preside, e Rettore della provincia. Ma forse durò ad
essere Metropoli, anche dopo questa Legge. Perchè non
trovandosi questa Legge nel Codite Teodosiano, ma so-
lamente nel Giustinianeo, è da sospettare, che innanzi a
Giustiniano non fosse in osservanza: o sivvero, che fosse
Legge particolare per la provincia, nella quale era com-
presa la Città e Isola di Rodi; e che Giustiniano coll' inse-
rirla nel suo Codice la rendesse generale. E per vero di-
re in quella Legge si cerca solo di riparare all' ingiuria
fatta ai Rodii ; e vi si tratta di navigazione pericolosa,
ed incerta, nel tempo di verno; lo che non conviene al-
le provincie mediterranee. Ecco le parole della Legg
che precedono quelle sopra riportate: Civitas Rbodiorum
iniuriam Juam non tam decenter, quam sero, conquesta est.
Vnde inviolabili observatione sancimus, ut quoniam tempore
biemis navigatio Jaepe periculosa est, & semper incerta &c.
Di più, essendo stata fatta questa Legge per riparare al-
l’ ingiuria de’ Rodii, da a travedere , che Rodi era Me-
tropoli della sua provincia, e in essa era solito risedere il
Rettore; il quale avendo mancato di risedervi, veniva ad
aver fatto ingiuria a quella Città. Ma si poteva dare.
che il Rettore, dovendo sul principio del verno andare
a risedere a Rodi, trovasse il mare burascoso e scomodo
e pericoloso per passare nell' Isola; quindi riguardo a
Rodi ordinano gl’ Imperadori, che i Rettori, che ande-
ranno a governare la provincia , scelgano cinque princi-
pali Città per risedervi a vicenda: cioè, se il mare lo
permetterà, passino a risedere a Rodi; se il mare non lo
permetterà, risiedano il verno, a vicenda, nelle altre quat-
tro. Sicchè questa Legge non solamente mostra d’ esser
Legge in sua origine particolare; ma conferma, che nel-
le altre provincie vi erano le Metropoli per la residenza
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