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atto della sua creazione, come si deduce da
warie memorie esistenti nell' Ufizio del Pro-
consolo, e forse ancora nell' Archivio di det-
to Spedale, della di cui onorevole antichità
fanno piena testimonianza i primi interpetri
del Diritto Canonico, fra i quali special¬
mente il Felino [1J, e l'Imola [21. In fat¬
ti, checchè sia stato in progresso di tempo,
e dopo tanti cangiamenti di cose seguiti nel
corso di cinque, e più secoli, di queste re¬
ciproche prestazioni, tendenti a condecorar la
Festa di questo Ss. Miracolo, dura anche in
oggi la memoria di quella stata solita pa¬
garsi ab immemorabili dai Notari nella no¬
ta delle spese, che si fanno nella creazion
dei medesimi, in cui tutt' ora si legge — per
tassa a S. Paolo lire una -, o lire una e
soldi dieci — : e non è verisimile , che un
Tribunale, e un luogo pio procedeßse a impor
tasse, e a far delle spese annue senza un es-
presso Decreto della Repubblica, o almeno per
una certa tal qual connivenza, e permissione
della medesima, quando già i Tribunali, e
in specie l' Arti maggiori, fra le quali il
primo luogo ha sempre tenuto quella de' Giu¬
dici, e Notari, avean preso nel secolo XIII.
per
(1) Cap. de quarta n. 13.
(2) Cap. inter dilectos post n. 18. de Donation.