Per la 2. Reg.
si intendano
an cho le Co-
stit,
Da altra Bolla
d'Innocenzo 8
si conforma
l'istesso.
In Lecceto
sempre vi fu la
seconda Rego-
Constitutioni
particolari, per
il Conuento, e
Cong. di Lec-
ceto.
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SACRA SELVA
par che parlino della Regola presa largo modo, cioè non di quel¬
la Regola prima già data da Sant’ Agostino , e confermata anchor
ello viuente, ad instantia di Valerio Vescouo di Pona, ma della
seconda Regola, cioè delle Constitutioni , che si cauano dalla pri-
ma , che contengono vn modo più dichiaratiuo , e trito , che non
ſi esprime nella prima Regola , e che ciò sia, si caua dall' istessa Bol-
la di Gregorio Nono, diretta al Vescouo di Siena, per la conces-
sione di qualche Regola approuata, nella quale §. primo vi sono
queste precise parole: Quia non habent Regulam specialem, secundum
quam tam in diuinis Officys, quàm in alijs viuere debeant, seu delin¬
quentium corrigantur excessus, vel alias cum expedit ipsorum valeat
provideri saluti, &c. il che non si puol verificare della prima Rego-
la, perche in quella non si insegna, nè tassa il modo certo circa
gli offitij, nè alle pene , ma si bene nella seconda, cioè nelle Consti-
tutioni fondate sopra la prima Regola.
Et in vn'altra Bolla d'Innocentio Quarto, per la quale concede al
Generale, & Ordine di Sant'Agostino in Toscana, data in Lione
il di 30. di Luglio l'Anno 1248. appresso al P. Empoli, Bollario,
&c. fol. 172. che possino recitar l'Offitio diuino , conforme allo
Statuto della Regola, in detta Bolla §. 2. vi sono queste precise
parole: Vestrae itaque precibus deuotionis inducti, vt obseruantia mo¬
derni diuini Officij, quod in Breuiarijs vestris exacta diligentia correctio
à vobis ex statuto Regulae vestrae iuxta Ecclesiae Romanae morem ex¬
cepto Psalterio celebrare debeatis. Le parole, Ex statuto Regulæ ve-
stræe, non si possono intendere della prima Regola, nella quale
non si danno se non ordini generalissimi dal Padre Sant' Agosti¬
no, come è à dire : Orationibus instate horis, & temporibus consiitu¬
tis. In Oratorio nemo aliquid agat , &c. e poco più à basso : Psalmis,
& Hymnis cum oratis Deum, hoc versetur in corde, quod profertur
in ore, & nolite cantare ; nisi quod legitis esse cantandum. Ma nella
seconda Regola, cioe nelle Constitutioni, si danno regole, e me-
todi particolari à tal segno , che da quelle, i nostri Maggiori for-
marono ancho l'Ordinario per celebrare l'Offitio diuino, qual'Or-
dinario è diuiso in 38. Capitoli, come si vede appresso alle Costitu-
tioni Eremitane del Cardinale Seripando stampate in Roma, e
con quanta puntualità si parli del modo di dire l'Offitio, s'os¬
ſeruino dette Constitutioni nelli primi cinque Capitoli della pri¬
ma parte.
Che in Lecceto vi fuſse questa prima Regola, è noto, e dipoi si è aper-
tamente visto, data dal medesimo Padre Sant'Agostino. Che vi
fusse ancho la seconda, non si pu ol reuocare in dubbio, perche es-
sendouisi vissuto sempre doppo la venuta di Sant'Agostino, con
tanto splendore di santità, alla Cenobitica, e con tanta puntuali-
tà, tanto più, che per tutti li tempi vi sono stati huomini celebri ,
& in santità, e dottrina, si deue credere, che vi fusse questa seconda
Regola, cioè le Constitutioni.
Anzi, che questo viene apertamente accertato, ritrouandosi an-
cho in molti fragmenti, & libretti manoscritti , che contengono
Capitoli; Ordini, & Diffinitioni per tempo anchora notabile auan¬
ti all' Vnione Generale, sotto alle quali, non solo fi è indrizzato
il Conuento di Lecceto, e li Conuenti, che auanti all' Vnione gli
era¬