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Collegio de’dieci Savii, et ove occorresse per sollevar dalla Decima
detto sig. Tomaso, e passar la Casa e Bottega stessa in Ditta della
Chiesa di S. Marco, come pure doverà esser fatto il Cognito agl’af-
fittuali perchè debbano opportunemente evacuarla.
E mentre detto sig. Tomaso ha riscosso dall’ affittuale la rata
di mesi tre anticipati, principiati li primo luglio decorso, sarà del¬
l’attenzione del N. H. Proc. Cassier, far che rifonda in cassa della
Procuratia tutto quello che ad esso competesse dal giorno del depo-
sito, come pure che consegni le carte e titoli ad essa Casa e Bot-
tega attinenti. (Liber Actorun N. XXXI, pag. 191).
Francesco Morosini 2.° cav. Proc. Cassier.
Documento XXVI.
Terminazione dei Procuratori de Supra, colla quale si danno alcu¬
ne disposizioni relative alle due Botteghe segnate ai N. 1 e 6.
ADI 10 AGoSTO 1757.
Fatta colle due Terminazioni ora prese la ricupera della Bot-
tega segnata N. 1 tenuta in affitto da Antonio Rubinato e Andrea
Testa, compagni, per D.i 190, e della Casa e Bottega segnate N. 6
affittata a Gio: Battista Carli per D.i 250 e pani 24 di Zuccaro,
colle condizioni come in esse Terminazioni, e dovendo questa Pro-
curatia determinarsi circa l’uso e disposizione di detti stabili, hanno
SS. EE. determinato:
Che spirato che sia il tempo de’ Bogniti da farsi agli affittuali
come in esse Terminazioni, debba la Bottega N. 1 esser immedia-
tamente demolita, e distrutta. E debbano in quel sito esser apposte
le colonne eguali a quelle che si sono poste dalla parte verso le
Procuratie, onde con una perfetta armonia e corrispondenza tutto
abbia confluire al maggior decoro delle publiche fabriche, e di quel
cospicuo sito della piazza.
Quanto poi alla Bottega N. 6 avendo il N.H.P. Cassier l’offerta
di D.' 380 d’ affitto annuo per anni dieci, colla condizione però che
sia aperto il transito delli due volti, e che riguardi immediatamente
verso la piazza; sia data facoltà a S. E. suddetto di segnar l’ affit-
tanza della Bottega suddetta per l’affitto esibito, di D.i 380 all’anno,
per anni dieci, e coll’ obbligo sempre di cauta pieggieria; restan-