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COLLEGIO DE SIGNORIDI
NOTTE AL CIVILE.
DEi. Furono instituiti nel tempo del Do¬
ge Pietro Lando, Giudicano sopra certi
affari notturni, che non sono criminali, e
sopra le fraudi trà particolari. Tansano le
spese de Processi, e sono esecutori dele
sentenze fatte dal Magistrato del Forastiere.
SAVII ALLA MERCANTIA.
OInque. A questo Magistrato sono sog-
gette le Nationi Leuantina, e Ponenti-
na. Giudicano tutte le Controuersie, che
potessero trà esse insorgere per occasione di
Mercantie.
PROVEDITORI ALLE LEGNE,
— Re. Hanno sopraintendenzaà tu te le
Legne da suoco, che vengono in Cit.
ta, e le loro sentenze vanno alli SopraPro-
ueditori.
SOPRAPROVEDITORI ALLE
LEGNE, E BOSCHI.
Re. Senatori; In Caso di bisoguo,
prouedono la Città di Legne.
SIGNORI ALLA DOGANA
DA MARE.
Re . Furono stabiliti nel tempo del
Doge Tomaso Mocenigo. Riscuoto-
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