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essere Gussolengo luogo aperto, c tale da poter per esso essere
sparse le merci negli stati stranieri, s’ institui una dogana in
Veronà. Con molte leggi si provvide eziandio all’introduzione
delle mercanzie marittime nella terraferma, finchè nel 1550
ordinò il senato la elezione di due provveditori ai confini del
Friuli e della Lombardia, acciocchè impedissero l’introduzio¬
ne delle merci dai dominii esteri nel veneto: importante de¬
creto, dice Vettore Sandi, che se fosse stato sempre osservato
avrebbe meglio mantenuto in vigore il commercio attivo.
Altre dogane di transito vennero in appresso instituite alla
Polesella, a Fratta nel Polesine ed a Chioggia ; ma merita
sovrattutto di essere ricordata la dogana del Fondaco de’Te¬
deschi, come quella che accogliendo la nazione Germana ser¬
viva al trasporto delle mercanzie della bassa e dell’alta Ger¬
mania, e diramava in que’ paesi le merci Veneziane. La frode
che mai non lascia di trar profitto da tutto, avea suggerito a
molti di procurarsi la cittadinanza veneziana, c con tal mez¬
zo, passando in Germania, acquistarne i prodotti, e spedirli
a Venezia per la dogana di terra, giurando che non apparte¬
nessero quei generi ai Tedeschi; giuramento che far poteva¬
no perchè non li avevano acquistati a Venezia. Furono perciò
fatte leggi, che da Venezia in fuori, niuno potesse contrattar
co’ Tedeschi, Ungheri e Boemi; e chi avesse acquistato, do¬
vea darne notizia ai Visdomini del fondaco, ed obbligarsi di
trasportar le merci entro un mese a Venezia e depositarle nel
detto fondaco.
Venne nondimeno nel 1658 il pensiere ai Veneziani di co¬
stituir Venezia in Porto Franco, rimanendo solo proibita agli
esteri la introduzione dei panni, e sussistendo il solo dazio di
uscita. Ma l’effetto non corrispose alle viste del senato, peroc¬
chè di molto fu subito diminuito il traffico veneziano e grave
danno ne risenti il pubblico erario. Quindi nel 1689 si chiuse
il porto franco, sebbene nel 1702 risorgesse nei savi alla mer¬
canzia l’idea di riaprirlo, a cagione, come dicevano, del¬
l’affluenza degli stranieri ad altri porti d’Italia. Prometteva¬
no essi, a risarcimento dei danni, aumento delle rendite pub¬
bliche, bastimenti per conto pubblico, accordi , trattati, cc.,
ma il senato si rimase nella massima già presa. Se non che,
nel 1753 volevasi rinnovare il tentativo ; ma le riflessioni fatte
nel 1689, con un decreto nel 1735, fecero rigettare di bel nuo¬
vo la proposizione.
Ecco in breve esposte le discipline del commercio Venczia¬
no, il quale era protetto inoltre dalle seguenti magistrature.
Nelle prime età dai Tribuni ; in seguito dal doge col suo mi¬