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i forestieri all'acquisto di tale cittadinanza ; ma alla mętà del
secolo XV pensò il governo di separare dagli altri abitanti
della dominante un corpo di civili persone le quali avessero
il titolo di cittadini originari. Lo scopo di siffatta separazione
si fu quello di avere un ordine dal quale potessero essere
estratti coloro che aspiravano agl’ impieghi della ducale can¬
celleria. Una legge del 1612 dichiarò quindi che niuno fosse
ammesso a cosiffatto ordine che non potesse provare legittimi¬
tà di natali e civiltà di ascendenti per tre gradi, cioè di sè,
del padre e dell’ avo. Tuttavolta, non pochi disordini essen-
dosi introdotti, tanto sulla comprovazione della legittimità
quanto su quella dell’ascendenza, con un’ altra legge del 1775
furono ristabilite quelle prove acciocchè purgato riuscisse l’or¬
dine aspirante alla ducale cancelleria, che comprendeva i se¬
gretari, ed i notai ducali.
1 segretari erano di due classi. Quelli della prima classe era¬
no i quattro segretari del consiglio de’ X, che godevano mag¬
gior estimazione degli altri in riguardo della gravità di quel
tribunale. Quelli della seconda classe erano i segretari del se¬
nato, che ascendevano al numero di ventiquattro e dal corpo
dei quali estraevansi i Residenti alle corti minori. Ufficio di
questi ultimi segretari era quello di leggere nel collegio e nel
senato le lettere indirizzate alla signoria e stendere le rispo¬
ste, ec. Vestivano pur essi al modo dei nobili.
La cancelleria Ducale, guidata da due cancellieri, detti infe¬
riori rispetto al cancellier grande, era formata dai notai duca¬
li, divisi in due classi; gli ordinari, ed erano ventiquattro, e gli
straordinari dei quali non era il numero fissato. Sceglievansi
tra essi i segretari delle magistrature, quelli delle ambasciate
e dei generalati. Nell’ autenticare le copie dei decreti della
repubblica si segnavano col solo titolo di notai ducali. Pote¬
vano divenir segretari del senato, e quindi del consiglio dei
Dieci, avendo aspiro fino al maggior posto di cancellier gran¬
de. Ad entrare tra gli straordinari era richiesta prima l’età di
diciotto anni, poscia si limitò a quindici ed a sedici anni. Ve¬
stivano pur essi alla maniera dei nobili.
Parliamo ora dei puri notai. Sino al XVI secolo il notaria¬
to era aperto si ai chierici che ai laici, permettendosi puranco
l’esercizio di notaio a quelli che fossero stati creati dal Ro¬
mano Pontefice e dai conti palatini dell’ Impero. Nel 1375,
riguardandosi questo offizio con maggior gelosia, si volle eser¬
citato dai soli cittadini, e nel 1485 si stabili che chiunque vi
aspirasse dovesse essere esaminato dal cancelliere grande insie¬
me ai cancellieri inferiori, ed alla presenza del doge. Nel prin¬