Full text: Volume (4)

Ambasciatori e Residenti. 
La repubblica spediva quattro ordinari ambasciatori alle 
corti di Vienna, Francia, Spagna e Roma, dalle quali riceveva 
corrispondenti ambascerie ordinarie. Altro ambasciatore ordi¬ 
nario aveva residenza presso la Porta Ottomana col titolo di 
Bailo; ma di questo in seguito parleremo appositamente. Alle 
corti di Napoli, Torino, Londra e Milano spediti erano Resi¬ 
denti ordinarii tratti dall’ordine dei segretari, per cui di con- 
formità avevano quelle corti un residente ordinario in Vene¬ 
zia. Oltre le ordinarie ambascerie anche la repubblica altre 
straordinarie ne spediva di vari soggetti secondo l’esigenza e 
la dignità delle corti. 
In tre parti vuol essere divisa questa materia delle ambasce¬ 
rie: elezione, condotta e ritorno. Per quanto spetta all’ elezione 
c’era il giuramento primieramente degli eletti ambasciatori 
di trattar zelantemente gli affari. Dove avessero rifiutato l’in¬ 
carico, sino dal 1271, fu imposta loro la pena di 20 soldi, che 
nel 1560 fu portata alla privazione di ogni officio e benefi¬ 
cio per un anno. Non potevano formar parte del consesso ver¬ 
sante sulle future commissioni gli eletti ambasciatori, i quali, 
se prima lo erano dal Collegio, in seguito eletti venivano dal 
Senato. A due parenti disdicevasi il sedere contemporanea¬ 
mente a due legazioni. Quel lusso che nel 1293 moderossi a 
non dover avere l’ambasciatore che un cavallo, ne vietava do¬ 
dici nel 1493, e non più gli accordava che due staffieri. Niuno 
si eleggeva ambasciatore che non avesse 38 anni di età o non 
avesse fatti due pubblici reggimenti. Dal pubblico largiti era¬ 
no gli ambasciatori destinati alle teste coronate di 100o scudi 
d’oro per una legge del 1584, e per una del 1640 accordati ne 
venivano 500 agli altri. 
Principali norme per conto della seconda parte, cioè della 
condotta di ogni ambasciatore, erano queste: non ricercare o 
ricevere offici o beneficii nè per sè ne per altrui dai prin¬ 
cipi appo i quali era spedito; rimanere prima un triennio e, 
per una legge del 1749, un quadriennio ; non dover partire in¬ 
nanzi all’arrivo del successore ; non far magnifici conviti per 
conto del principato. 
Ora siamo alla terza parte, che riguarda il ritorno degli 
ambasciatori alla dominante. Consegnar doveano essi allora 
qualunque donativo ricevuto dalle corti durante la loro residen¬ 
za ai procuratori, e quei donativi venivano venduti passando 
ne il valsente alla cassa dei Camerlenghi del Comune. Obbli¬ 
gati erano poscia a render conto, entro tre mesi, delle spese
	        
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