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Consiglio. Questo doveva ridursi ogni anno nella Sala dell’ Arsenale per pro¬
vedere all’emergenze ed a’ disordini. Ritrovo, che il detto Collegio fu ricon¬
fermato nell’anno 1537 in cui fu accordata a’ Patroni la facoltà di convocar¬
lo. Vegliò anche sopra l’Arsenale il Consiglio de’ X vietando nel 1513, che s'
aprano le porte dopo un’ ora di notte se non alla presenza di tutti tre li Pa¬
troni; dovendo le chiavi rimanere sempre appresso uno de’ medesimi per leg
ge del 1601. Alli Proveditori pure fu ingiunto nell’anno 1629, che non pos¬
sano uscire nemmeno per un’ora dall’ Arsenale ne’ 15 giorni, che per turno
toccano ad ognuno di essi.
Non ostante questi provedimenti, ebbe bisogno di riforma l’economia inter¬
na dell’Arsenale nel corrente XVIII. secolo : onde il Senato elesse a tal oggetto
un Inquisitore, il quale riparò i disordini con molte opportune regolazioni, le
quali esistono raccolte a stampa sotto il titolo d’ Inquisitorato all' Arsenale, so¬
stenuto dal N. H. Niccolò Erizzo cavaliere, negli anni 1733 e 34. Un secondo
Inquisitorato fu assidato nel 1744 al N. H. Giovanni Querini procuratoré di S.
Marco, tendente alla buona disciplina de’ lavoratori, e direttori, non che al buon
governo de’ boschi, da’ quali si traggono i roveri, e gli altri legni per uso del¬
l’Arsenale medesimo, Il terzo Inquisitorato fu, quello del N. H. Pietro Vendra-
min negli anni 1753 e 1754, colla deliberazione del quale fu dato sistema all
intero governo dell’Arsenale coll’ elezione di quattro amministratori de’ pub¬
blici effetti, ordinando che non sieno ammessi gli artefici che volgarmente chia¬
mansi maestranze, quando non abbiano date manifeste prove della lor abilità;
regolando l’ elezione delle cariche, offici, e ministeri da farsi da tutta la ma¬
gistratura, e finalmente comandando un perfetto bilancio di cassa, colla susse¬
guente rinnovazione degli antichi Decreti. Dal 1418 al 1757 l’elezione de' Pa¬
troni era diritto del solo Maggior Consiglio, ma da indi in poi ne fu fatta la
scelta dal Senato, e riconfermata dal Consiglio Maggiore; e fu stabilito, che non
possano avere questa magistratura que’ Nobili che non sono pervenuti all’ età di
anni 30 compiuti, e che i Proveditori durino in carica mesi 24, e sieno del corpo
del Senato, ed i Patroni mesi 32, presi dal corpo del Consiglio Maggiore. A com¬
pimento di questa materia osserveremo, che sin dall’anno 1365 con gelosa re¬
gola di polizia si vietò a’ Capomaestri dell’Arsenale l’ uscir di Venezia e dello
Stato per impiegarsi altrove, senza pubblica licenza del Governo : legge con grar
severita rinnovata dal Consiglio Maggiore nell’ anno 1374.
Altra magistratura appartenente all’ Arsenale, e dal governo di questo dipen¬
dente. è quella de’ Visdomini alla Tana, nell’ antiche leggi appellati Ufficial
alla Camera del Canevo. A quest’Ufficio, d’origine antichissimo, il Consiglio Mag-
giore nell’ anno 1303 stabili molte regole per l’esercizio della carica. Nell’ anno
poi 1558 la elezione di questi Ufsiciali fu riservata al solo Consíglio Maggiore con
legge dal medesimo emanata, colla quale si fermò la durazione nell’ uffizio a mes
16, e fu ad essi attribuito il titolo, che al presente conservano , di Visdomini alle
T’ana, gran Camera dell’ Arsenale, in cui la canapa si lavora, onde formare le go
mene e sarchiami delle pubbliche navi ed altri legni del Principato.