ARr. 2. Sono ammessi a copiare, tutti gli artisti tanto
italiani che stranieri purchè abbiano dato prova della loro
perizia nell’ arte o presentato certificato di pittori autore
voli, o di accademie, che di tale perizia facciano testimo
nianza. Se l’artista straniero difetterà di simili documenti
dovrà produrre analoga dichiarazione ufficiale del proprio
console.
ART. 3. Se dopo l’ammissione sorgesse dubbio sull’ abi
lità del copiatore si dovrà esso sottoporre ad un esperi-
mento del quale saranno chiamati a giudicare tre valenti
pittori scelti dalla Direzione.