Full text: Volume (11. (1777). - XI, 455 S., [3] gef. Bl. : Ill., Kt.)

GOVERNO 
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che non restasse approvata nella forma richiesta, 
ma ven isse riformata e modificata (L. 3. c. 165. 
Non potevasi senza il consenso di due terzi di 
quelli che componevano il Magistrato, congrega- 
re il Consiglio Generale (L. 1. c. 10.); nè po- 
tevasi legittimamente pagare dal Tesoriere i Man- 
dati, se non avevano il Bollo di detto Magi- 
strato, e del Potestà (c. 12.), donde pare de- 
rivato il nome di Bolletta, che anche in oggi si 
dà ai detti Mandati. 
Si eleggevano altresi da detto Corpo del Con- 
figlio quattro Ragionieri, quali con li Dicci Sa- 
pienti, dovevano ogni mese intervenire alle Ra- 
gioni, e scriverle in un Libro; ed a richiesta del 
Poteſtà, dovevano visitare le Porte, i Ponti Le- 
vatoj, i Castelli, i Battifredi, e le altre Forti- 
ficazioni, e farle risarcire, se ne avevano biso- 
gno. Dovevano anche intervenire alle Condan- 
nagioni per motivo di debiti, malefizj, disubbi- 
dienze, o altri eccessi commessi, quando però si 
dovevano imporre pene arbitrarie; ed il loro Voto 
doveva eſsere ſemplicemente consultivo; ma erano 
esclusi dall' intervenitvi, se si fosse trattato di mul- 
tare i loro dipendenti (L. 1. c. 6. 
Si creavano poi due Notaj a' Malesizj, i quali 
non dovevano avere meno di anni 30.; il Teso- 
riere del Comune, detto Massaro; li Custodi delle 
Porte; le Guardie Notturne; il Ciiudice dell Ap- 
pello; e li Corrieri, o sia Messi, Carica della quale 
restavano esclusi Villanus, vel Serviens , vel La- 
tro reprachensus, vel Bannitus, vel Fancellus ali- 
cuius (L. 1. c. 18.). Si creavano inoltre li Cac- 
ciabanditi, l'incumbenza de’ quali era di arresta- 
re, e custodire quelli che venivano posti in Bando 
per
	        
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