GOVERNO
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che non restasse approvata nella forma richiesta,
ma ven isse riformata e modificata (L. 3. c. 165.
Non potevasi senza il consenso di due terzi di
quelli che componevano il Magistrato, congrega-
re il Consiglio Generale (L. 1. c. 10.); nè po-
tevasi legittimamente pagare dal Tesoriere i Man-
dati, se non avevano il Bollo di detto Magi-
strato, e del Potestà (c. 12.), donde pare de-
rivato il nome di Bolletta, che anche in oggi si
dà ai detti Mandati.
Si eleggevano altresi da detto Corpo del Con-
figlio quattro Ragionieri, quali con li Dicci Sa-
pienti, dovevano ogni mese intervenire alle Ra-
gioni, e scriverle in un Libro; ed a richiesta del
Poteſtà, dovevano visitare le Porte, i Ponti Le-
vatoj, i Castelli, i Battifredi, e le altre Forti-
ficazioni, e farle risarcire, se ne avevano biso-
gno. Dovevano anche intervenire alle Condan-
nagioni per motivo di debiti, malefizj, disubbi-
dienze, o altri eccessi commessi, quando però si
dovevano imporre pene arbitrarie; ed il loro Voto
doveva eſsere ſemplicemente consultivo; ma erano
esclusi dall' intervenitvi, se si fosse trattato di mul-
tare i loro dipendenti (L. 1. c. 6.
Si creavano poi due Notaj a' Malesizj, i quali
non dovevano avere meno di anni 30.; il Teso-
riere del Comune, detto Massaro; li Custodi delle
Porte; le Guardie Notturne; il Ciiudice dell Ap-
pello; e li Corrieri, o sia Messi, Carica della quale
restavano esclusi Villanus, vel Serviens , vel La-
tro reprachensus, vel Bannitus, vel Fancellus ali-
cuius (L. 1. c. 18.). Si creavano inoltre li Cac-
ciabanditi, l'incumbenza de’ quali era di arresta-
re, e custodire quelli che venivano posti in Bando
per