Full text: Galleria Uffizi (1)

REGOLAMENTO PER LE COPIE DEI DIPINTI 
17. Le copie potranno essere consegnate alla Direzione 
dell’Istituto nel quale furono eseguite. La Direzione, avendone 
agio, potrà esporle in un’apposita sala, unicamente destinata 
a quest’uso, e sotto ciascuna copia ne sarà notato il prezzo. 
In caso di vendita la Direzione tratterà, sul prezzo rica¬ 
vato, il 3 per cento, che sarà versato nella Cassa di soccorso, 
a favore del personale di custodia e di servizio. 
18. Nei giorni in cui il pubblico è ammesso a visitare gra¬ 
tuitamente le gallerie e i musei dello Stato, il lavoro dei co¬ 
piatori dovrà, senza eccezione, venire sospeso. 
Visto d’ordine di Sua Maestà 
Il Ministro della Pubblica Istruzione 
N. NASI
	        
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