REGOLAMENTO PER LE COPIE DEI DIPINTI
17. Le copie potranno essere consegnate alla Direzione
dell’Istituto nel quale furono eseguite. La Direzione, avendone
agio, potrà esporle in un’apposita sala, unicamente destinata
a quest’uso, e sotto ciascuna copia ne sarà notato il prezzo.
In caso di vendita la Direzione tratterà, sul prezzo rica¬
vato, il 3 per cento, che sarà versato nella Cassa di soccorso,
a favore del personale di custodia e di servizio.
18. Nei giorni in cui il pubblico è ammesso a visitare gra¬
tuitamente le gallerie e i musei dello Stato, il lavoro dei co¬
piatori dovrà, senza eccezione, venire sospeso.
Visto d’ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI