fullscreen : Basevi, Gioachino: Annotazioni pratiche al Codice civile austriaco

APPENDICE
—1383—
La  pubblicazione  del  nuovo  Codice  penale  accaduta
durante  la  stampa  di  questa  quinta  edizione  ed  alcunrecenti ¬
  giudicati  recati  a  pubblica  notizia  nello  stesso
intervallo  hanno  rese  necessarie  le  seguenti  avvertenze
ed  annotazioni.
52
Alle  citazioni  che  si  riferivano  al  cessato  codice  penale  si  devono ¬
  sostituire  le  seguenti:
Nel  §  24  si  sostituisca  il  §  26  del  codice  penale.  =  Nel  §  36
§  96.  =  Nel  §  61  si  possono  ritenere  attendibili  le  disposizioni
ivi  riferite  finchè  non  emani  il  nuovo  codice  di  procedura  penale.
—  Nel  §  64  si  sostituisca  il  §  307.  =  Nel  §  65  si  sostituiscano  i
131,  502  e  303.  =  Nel  §  102  si  sostituisca  il  §  307.  =  Nel
§  109  il  303.  =  Nel  §  115  si  ritengano  come  attendibili  le  citazioni ¬
  ivi  fatte  e  si  aggiunga  il  §  26  del  nuovo  codice  penale.  =  Nel
§  145  si  sostituisca  il  §  323.  Nel  §  177  si  sostituiscano  i6
149,
e
150  e  151.=  Nel  §  178  i66
20
576  e  378.  =  Nel  §  400  i  §.
oe
lettera  b  e  461.  =  Nel  §  430  il  §  201  lettera  d.  =  Nel  §  548
il  §  31.  =  Nel  §  768  i§
300  al  323.
9
+
AGGIUNTA  DI  ANNOTAZIONI
al  §  366.
Nel  diritto  romano  si  consideravano  incapaci  di  far  testamento
soltanto  i  furiosi  e  i  dementi.  L'imbecillità  è  uno  stato  di  mezzo
fra  la  sanità  di  mente  e  la  demenza,  o  mentecattagine,  e  consiste
propriamente  in  quella  condizione  fiacca  e  debole  dell'  intelletto
per  la  quale  non  si  possonlo  con  senno  praticare  gli  atti  della  vita
sociale.  Nell'  originale  tedesco  si  accenna  con  la  parola  =  Blödsinne ¬
  =  che  deriva  dai  due  vocaboli  =  Blödigkeit  =  fiacchezza
e  Sinne  =  mente,  e  nella  stessa  guisa  che  si  dice  =  blödsinnig  quello -
  che  è  fiacco  di  mente,  si  dice  =  blödsichtig  =  quello  che
é  corto  di  vista,  quantunque  non  sia  cieco.  Nel  gius  antico  un  tal
uomo  si  diceva  =  fatuus  =  e  gli  si  deputava  il  curatore  giusta
la  legge  II,  ff  de  postulando.  Perchè  un  uomo  fosse  considerato
fatuo  bastava  che  non  fosse  in  istato  di  condurre  i  proprii  affari,
come  spiega  la  legge  Il,  ff  de  curatoribus  =  qui  rebus  suis  superesse ¬
  non  possunt  =  e  come  spiega  il  Cujaccio  nelle  recitaziont
            
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