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DELLE SERVITO
quisto della servitù, o almeno il possesso di esso come di un diritto ¬
reale, nel secondo deve provare il propriclario l usurpazione ¬
della servilù sulla cosa propria.
Si ritengono come nel diritto romano l'azione confessorin e l'altra
negatoria derivanti dalla servitù. Intorno alla prima vuol essère
notato che dessa non può essere opportuna se non nel caso che chi
esercitava la servitù ne avesse in qualunque guisa perduto il possesso, ¬
perché altrimenti egli non avrebbe a far altro che mantenersi
in quello a termini di ragione e coi rimedj accordati dalla notificazione ¬
governativa 15 ottobre 1823. Intorno alla seconda, che la
prova incombente a chi intenta l'azione negatoria si ristringe à mostrare ¬
di essere legittimo proprietario del fondo, e che un altro si
arroga ed esercita una servitù qualunque. Spetta poi a chi ésercita
la servitù di provarne il diritto, mentre l'intenzione dell attore é
fondata nella presunzione di libertà inerente al diritto di proprieta.
Ed in quanto si volesse argomentare il contrario all' appoggio del
§ 524, é da rispondersi che qui s'introduce una indispensabile limitazione ¬
a quello, non potendosi assolutamente ammettère che in
comba al proprietario di dare una prova négativa, qual sarebbe
quella che chi esercita la servitù non ne ha il diritto, essendo ciò
incompatibile per la natura stessa delle cose, Leg. XXIII, Cod. de
probationib. Cum per rerum naturam factum negantis probatio
nulla sit. Si veda l'Oinotomo. Coment. ad Institut. Justin., lib. IV.
tit. 6, § 2, n. 53 et sequent., il Misingerio Scholia in Instilut.
Lib. 4, tit. 6, § 2, N. 42 ad 45 ; Castil. de usufructu, Lib. 1,
cap 7, N. 9 et 10. In quanto poi potesse nascer dubbio dalla
traduzione italiana in cui si dice che il proprietario deve provare
l'usurpazione della servitù, è da notarsi che il vocabolo tedesco
anmaszung corrisponde precisamente alla parola ilaliana appropriazione, ¬
e non include l'idea di una appropriazione seuza
diritto, come potrebbe intendersi dell usurpazione, che i Tedeschi
non possono esprimere altrimenti che colle due parole unrechtmassige ¬
anmaszung.
Ed in quanto alcuni prammatici scrivono che quegli che agisce
in azione negatoria = lenetur probare dominium cum sua libertate ¬
= (Pecchio, De servitut., Cap. 1, quwst. 10, n.° 8 ; Caroel, De
servilut. et aqua, disquisit. 7, n. 6); ciò si riferisce al caso che l'altra ¬
parte abbia in qualche guisa incominciato ad avere il possesso
della servitû, e si deve intendere nel senso che si abbia a mostrare
non esservi tracce apparenti di accordata servitù, né carico as
sunto nei titoli di acquisto, e non più oltre.
§ 324.
In generale le servitù finiscono negli stessi modi coi qualiCessaziondelle -
sercessano -
in genere i diritti e gli obblighi secondo i capitoli terso
nerale.
e quarto della terza parte.
Sono comuni al modo di finire le servitù le cause sopra riferite
in quanto all' usufrutto nella nota al § 519.