Full text : Basevi, Gioachino: Annotazioni pratiche al Codice civile austriaco

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DELLE  SERVITO
quisto  della  servitù,  o  almeno  il  possesso  di  esso  come  di  un  diritto ¬
  reale,  nel  secondo  deve  provare  il  propriclario  l  usurpazione ¬
  della  servilù  sulla  cosa  propria.
Si  ritengono  come  nel  diritto  romano  l'azione  confessorin  e  l'altra
negatoria  derivanti  dalla  servitù.  Intorno  alla  prima  vuol  essère
notato  che  dessa  non  può  essere  opportuna  se  non  nel  caso  che  chi
esercitava  la  servitù  ne  avesse  in  qualunque  guisa  perduto  il  possesso, ¬
  perché  altrimenti  egli  non  avrebbe  a  far  altro  che  mantenersi
in  quello  a  termini  di  ragione  e  coi  rimedj  accordati  dalla  notificazione ¬
  governativa  15  ottobre  1823.  Intorno  alla  seconda,  che  la
prova  incombente  a  chi  intenta  l'azione  negatoria  si  ristringe  à  mostrare ¬
  di  essere  legittimo  proprietario  del  fondo,  e  che  un  altro  si
arroga  ed  esercita  una  servitù  qualunque.  Spetta  poi  a  chi  ésercita
la  servitù  di  provarne  il  diritto,  mentre  l'intenzione  dell  attore  é
fondata  nella  presunzione  di  libertà  inerente  al  diritto  di  proprieta.
Ed  in  quanto  si  volesse  argomentare  il  contrario  all'  appoggio  del
§  524,  é  da  rispondersi  che  qui  s'introduce  una  indispensabile  limitazione ¬
  a  quello,  non  potendosi  assolutamente  ammettère  che  in
comba  al  proprietario  di  dare  una  prova  négativa,  qual  sarebbe
quella  che  chi  esercita  la  servitù  non  ne  ha  il  diritto,  essendo  ciò
incompatibile  per  la  natura  stessa  delle  cose,  Leg.  XXIII,  Cod.  de
probationib.  Cum  per  rerum  naturam  factum  negantis  probatio
nulla  sit.  Si  veda  l'Oinotomo.  Coment.  ad  Institut.  Justin.,  lib.  IV.
tit.  6,  §  2,  n.  53  et  sequent.,  il  Misingerio  Scholia  in  Instilut.
Lib.  4,  tit.  6,  §  2,  N.  42  ad  45  ;  Castil.  de  usufructu,  Lib.  1,
cap  7,  N.  9  et  10.  In  quanto  poi  potesse  nascer  dubbio  dalla
traduzione  italiana  in  cui  si  dice  che  il  proprietario  deve  provare
l'usurpazione  della  servitù,  è  da  notarsi  che  il  vocabolo  tedesco
anmaszung  corrisponde  precisamente  alla  parola  ilaliana  appropriazione, ¬
  e  non  include  l'idea  di  una  appropriazione  seuza
diritto,  come  potrebbe  intendersi  dell  usurpazione,  che  i  Tedeschi
non  possono  esprimere  altrimenti  che  colle  due  parole  unrechtmassige ¬
  anmaszung.
Ed  in  quanto  alcuni  prammatici  scrivono  che  quegli  che  agisce
in  azione  negatoria  =  lenetur  probare  dominium  cum  sua  libertate ¬
  =  (Pecchio,  De  servitut.,  Cap.  1,  quwst.  10,  n.°  8  ;  Caroel,  De
servilut.  et  aqua,  disquisit.  7,  n.  6);  ciò  si  riferisce  al  caso  che  l'altra ¬
  parte  abbia  in  qualche  guisa  incominciato  ad  avere  il  possesso
della  servitû,  e  si  deve  intendere  nel  senso  che  si  abbia  a  mostrare
non  esservi  tracce  apparenti  di  accordata  servitù,  né  carico  as
sunto  nei  titoli  di  acquisto,  e  non  più  oltre.
§  324.
In  generale  le  servitù  finiscono  negli  stessi  modi  coi  qualiCessaziondelle -
  sercessano -
  in  genere  i  diritti  e  gli  obblighi  secondo  i  capitoli  terso
nerale.
e  quarto  della  terza  parte.
Sono  comuni  al  modo  di  finire  le  servitù  le  cause  sopra  riferite
in  quanto  all'  usufrutto  nella  nota  al  §  519.
            
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