PREFAZIONE
la stima, e si compensava dal pubblico, nè era
tenuto ad alcuna pena: quando poi nell opera
consumavasi piu del quarto, esigevasi da suoi beni -
il danaro per terminarla.
2. Oh ! avessero pur fatto gli Dei immortali
che questa legge anco pel popolo romano, non
solo pei pubblici, ma pur pei privati edisizi fosse -
ordinata (1) : perchè cosi gl'ignoranti non as¬(1) -
Galiani nota a questo passo: „Se Vitruvio desiderava -
a' suoi tempi questa santissima legge, che dovrebba¬„ -
ro dir oggi i nostri poveri Napoletani, de quali non v'e
„ nessuno di qualunque grado, che messosi a fabbricare, al
fin de' conti non si trovi ingannato non che per un quarto o
„ metà, ma sino al doppio e al quadruplo, se occorre?" Ma
noi soggiungeremo: e chi può salvarsi dall' inganno? Se l'espositore -
di un progetto vuole ingannare, può fare ascendere -
l'importo ad una somma doppia di quella che deve costare -
effettivamente la costruzione; nello stesso modo che
può far conoscere essere stata la spesa doppia di quella che
aveva calcolata. E sarebbe appunto qui da chiedersi con lo
Stratico, perchè la legge riferita da Vitruvio fosse stata adottata -
dai soli abitanti di Efeso, e perchè se era veramente -
utile fu trascurata dagli antichi e dai moderni legislatori!
Ma si osservi che Vitruvio attribuisce ad imperizia quegli
errori; ora se questa imperizia include la buona sede, e se
l'opera eseguita vale realmente più di quello che fu calcolato, -
non c'è luogo all' inganno, e l'architetto, non essendo
colpevole, non dev' essere sottomesso ad alcuna pena. Si ag
giunga poi col Newton che questi errori hanno luogo dovunque, -
ed evvi la massima probabilità che la spesa effettiva -
per la costruzione di un edifizio ecceda la stima stabilita -
per quanta esattezza si abbia usato nel redigerla, non essendo -
possibile di prevedere tutti i casi, tutti gli errori, tutte -
le negligenze, ove si deve impiegare un gran numero di
lavoratori, nè quelle alterazioni, che lo stesso ingegno del
dirigente può stimar utili nel corso dell'opera. E questa vetilà -
era in parte conosciuta dagli stessi Efesii quando non
attribuivano a colpa se la spesa superava la stima di una
quarta parte.
Noi non vogliamo con ciô assolvere gl' ingannatori dalle -
pene che sono loro dovute, ma bensi non includere nel