Volltext : Lib. X (10)

PREFAZIONE
la  stima,  e  si  compensava  dal  pubblico,  nè  era
tenuto  ad  alcuna  pena:  quando  poi  nell  opera
consumavasi  piu  del  quarto,  esigevasi  da  suoi  beni -
  il  danaro  per  terminarla.
2.  Oh  !  avessero  pur  fatto  gli  Dei  immortali
che  questa  legge  anco  pel  popolo  romano,  non
solo  pei  pubblici,  ma  pur  pei  privati  edisizi  fosse -
  ordinata  (1)  :  perchè  cosi  gl'ignoranti  non  as¬(1) -
  Galiani  nota  a  questo  passo:  „Se  Vitruvio  desiderava -
  a'  suoi  tempi  questa  santissima  legge,  che  dovrebba¬„ -
  ro  dir  oggi  i  nostri  poveri  Napoletani,  de  quali  non  v'e
„  nessuno  di  qualunque  grado,  che  messosi  a  fabbricare,  al
fin  de'  conti  non  si  trovi  ingannato  non  che  per  un  quarto  o
„  metà,  ma  sino  al  doppio  e  al  quadruplo,  se  occorre?"  Ma
noi  soggiungeremo:  e  chi  può  salvarsi  dall'  inganno?  Se  l'espositore -
  di  un  progetto  vuole  ingannare,  può  fare  ascendere -
  l'importo  ad  una  somma  doppia  di  quella  che  deve  costare -
  effettivamente  la  costruzione;  nello  stesso  modo  che
può  far  conoscere  essere  stata  la  spesa  doppia  di  quella  che
aveva  calcolata.  E  sarebbe  appunto  qui  da  chiedersi  con  lo
Stratico,  perchè  la  legge  riferita  da  Vitruvio  fosse  stata  adottata -
  dai  soli  abitanti  di  Efeso,  e  perchè  se  era  veramente -
  utile  fu  trascurata  dagli  antichi  e  dai  moderni  legislatori!
Ma  si  osservi  che  Vitruvio  attribuisce  ad  imperizia  quegli
errori;  ora  se  questa  imperizia  include  la  buona  sede,  e  se
l'opera  eseguita  vale  realmente  più  di  quello  che  fu  calcolato, -
  non  c'è  luogo  all'  inganno,  e  l'architetto,  non  essendo
colpevole,  non  dev'  essere  sottomesso  ad  alcuna  pena.  Si  ag
giunga  poi  col  Newton  che  questi  errori  hanno  luogo  dovunque, -
  ed  evvi  la  massima  probabilità  che  la  spesa  effettiva -
  per  la  costruzione  di  un  edifizio  ecceda  la  stima  stabilita -
  per  quanta  esattezza  si  abbia  usato  nel  redigerla,  non  essendo -
  possibile  di  prevedere  tutti  i  casi,  tutti  gli  errori,  tutte -
  le  negligenze,  ove  si  deve  impiegare  un  gran  numero  di
lavoratori,  nè  quelle  alterazioni,  che  lo  stesso  ingegno  del
dirigente  può  stimar  utili  nel  corso  dell'opera.  E  questa  vetilà -
  era  in  parte  conosciuta  dagli  stessi  Efesii  quando  non
attribuivano  a  colpa  se  la  spesa  superava  la  stima  di  una
quarta  parte.
Noi  non  vogliamo  con  ciô  assolvere  gl'  ingannatori  dalle -
  pene  che  sono  loro  dovute,  ma  bensi  non  includere  nel
            
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