GIUNTA III.
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vandosi di quanto scrissero altri autori antichi, ed in modo,
dic' egli, diverso da quello che immaginarono prima di lui i
comentatori dell' architetto latino. Ma a noi sembra che questi -
pure siasi allontanato molto dal vero senso dell' originale, -
aggiungendovi quelle cose che prescrivono Varrone, Costantino -
Cesare, Palladio ed altri; con la qual cosa ci presentò -
un grandioso edifizio, che non può dirsi puramente
rustico, come vuole Vitruvio; ed in ispecialità segnando nella -
pianta una sola corte, quando il nostro autore dice che
ne debbono essere diverse, in una delle quali si deve collocar -
la cucina, e formandovi intorno un magnifico peristilio,
che Vitruvio non nomina, e che non sembra proprio per
una casa rustica.
Ma ritenendo noi che il succitato cap. IX. sia chiaro quanto -
basta riguardo alle ville romane, verremo a ragionare delle -
nostre.
Le case rurali, prescindendo dalla bontà dell' aria, e dalle -
altre circostanze dipendenti dalla natura del paese, le quali -
sono comuni con la posizione di una città, e che noi esponemmo -
nei comenti al cap. IV. del lib. I.; possono collocarsi, -
come dice lo Scamozzi, in quattro modi, cioè o in
due braccia a destra ed a sinistra della casa del padrone, o
alquanto più indietro ai fianchi del giardino, ovvero in un
sol corpo dietro al giardino e di rincontro alla casa domenicale, -
o finalmente isolata con la sua corte nel mezzo. La
prima di queste disposizioni viene saggiamente riguardata siccome -
la migliore, formando quasi due braccia ad un corpo
compiuto e perfetto, massime per quelli che devono avere
maggior cura delle proprie faccende, si perchè l' unione di
queste fabbriche fa una bella vista, si perchè a tutte l' ore
il padrone può vedere le cose sue, lasciando in dubbio a
chi serve ch’ egli possa sopravvenire improvvisamente.
Scelta però la situazione, ove erigere una casa detta propriamente -
rustica, la prima avvertenza nella disposizione delle -
sue parti sarà quella di far si che possano servire per comoda -
abitazione agli agricoltori ed ai loro animali, e che vi
restino in esse locali capaci a raccogliere i prodotti della
campagna ed a collocare gli stromenti necessarj all' agricoltura -
ed agli altri layori.