GIUNTA I.
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Chi fabbrica il primo in luogo non murato può piantarvi -
la metà del suo muro sopra il fondo vicino, avvertendo
però che non ecceda il mezzo metro. Con ciò il muro riesce -
comune ai due proprietarj, i quali devono concorrere
per metà alla spesa dell'erezione; che se questa fosse sostenuta -
da un solo, quando l'altro dovesse servirsi del muro -
deve rimborsarne al primo la sua parte. Con ciò si ritengono -
comuni tutti i muri divisorj di cortili, di orti ecc.;
qualora documenti autentici non provino il contrario ; ed a
quei muri comuni ciascun vicino può appoggiarvi dalla sua
parte un edifizio per mezzo di un contramuro, senza però
danneggiare il comune.
Chi volesse rendersi comune il muro del vicino per semplice -
chiusura deve pagare la sua porzione di spesa dalle
sondamenta fino all'altezza della chiusura.
Devono essere comuni tutte le spese necessarie alla conservazione -
della comune proprietä.
Il rinforzo però di un muro comune non può stare a spese -
comuni, se non nel caso ch'entrambi i proprietarj vogliano -
portare il loro edifizio a maggior altezza di quella che
aveva.
Chi vuol fabbricare sopra un muro comune innalzandosi, -
deve continuarlo con gli stessi materiali e secondo le regole -
dell'arte.
Gl'incomodi della demolizione di un muro comune devono -
dividersi fra i comproprietarj, cioè il deposito di materiali, -
il passaggio, i sostegni ecc.
Ai muri comuni si possono appoggiare travi, ma con le
dovute cautele, avvertendo che non vadano a sporgere dalla -
parte opposta.
Nei muri comuni non si possono fare aperture senza il
consenso comune ; ma senza questo si può rifare il muro
che sia in rovina, e quello che non vuole concorrere alla
spesa perde la sua proprietà, restando libero allora all' altro
di praticarvi tutte quelle aperture che più gli piacciono siccome
in cosa di suo intero dominio. Non si può però costringère
il vicino a costruire un muro di separazione dove non esiste.
Si avverta che tutti i danni cagionati dai muratori d'evono -
essere risarciti dal proprietario che vi fa fabbricare.