Volltext : [Lib. I] (1)

GIUNTA  I.
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Chi  fabbrica  il  primo  in  luogo  non  murato  può  piantarvi -
  la  metà  del  suo  muro  sopra  il  fondo  vicino,  avvertendo
però  che  non  ecceda  il  mezzo  metro.  Con  ciò  il  muro  riesce -
  comune  ai  due  proprietarj,  i  quali  devono  concorrere
per  metà  alla  spesa  dell'erezione;  che  se  questa  fosse  sostenuta -
  da  un  solo,  quando  l'altro  dovesse  servirsi  del  muro -
  deve  rimborsarne  al  primo  la  sua  parte.  Con  ciò  si  ritengono -
  comuni  tutti  i  muri  divisorj  di  cortili,  di  orti  ecc.;
qualora  documenti  autentici  non  provino  il  contrario  ;  ed  a
quei  muri  comuni  ciascun  vicino  può  appoggiarvi  dalla  sua
parte  un  edifizio  per  mezzo  di  un  contramuro,  senza  però
danneggiare  il  comune.
Chi  volesse  rendersi  comune  il  muro  del  vicino  per  semplice -
  chiusura  deve  pagare  la  sua  porzione  di  spesa  dalle
sondamenta  fino  all'altezza  della  chiusura.
Devono  essere  comuni  tutte  le  spese  necessarie  alla  conservazione -
  della  comune  proprietä.
Il  rinforzo  però  di  un  muro  comune  non  può  stare  a  spese -
  comuni,  se  non  nel  caso  ch'entrambi  i  proprietarj  vogliano -
  portare  il  loro  edifizio  a  maggior  altezza  di  quella  che
aveva.
Chi  vuol  fabbricare  sopra  un  muro  comune  innalzandosi, -
  deve  continuarlo  con  gli  stessi  materiali  e  secondo  le  regole -
  dell'arte.
Gl'incomodi  della  demolizione  di  un  muro  comune  devono -
  dividersi  fra  i  comproprietarj,  cioè  il  deposito  di  materiali, -
  il  passaggio,  i  sostegni  ecc.
Ai  muri  comuni  si  possono  appoggiare  travi,  ma  con  le
dovute  cautele,  avvertendo  che  non  vadano  a  sporgere  dalla -
  parte  opposta.
Nei  muri  comuni  non  si  possono  fare  aperture  senza  il
consenso  comune  ;  ma  senza  questo  si  può  rifare  il  muro
che  sia  in  rovina,  e  quello  che  non  vuole  concorrere  alla
spesa  perde  la  sua  proprietà,  restando  libero  allora  all'  altro
di  praticarvi  tutte  quelle  aperture  che  più  gli  piacciono  siccome
in  cosa  di  suo  intero  dominio.  Non  si  può  però  costringère
il  vicino  a  costruire  un  muro  di  separazione  dove  non  esiste.
Si  avverta  che  tutti  i  danni  cagionati  dai  muratori  d'evono -
  essere  risarciti  dal  proprietario  che  vi  fa  fabbricare.
            
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