Volltext : [Lib. I] (1)

GIUNTA  I.
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fondo  per  mezzo  di  canali  sul  fondo  altrui.  E  viceversa  quello -
  di  pretendere  che  uno  non  raccolga  le  sue  acque,  ma  le
faccia  passare  sul  fondo  del  dominante.
9.°  Il  diritto  di  far  comunicare  il  proprio  cesso  coll'  altrui; -
  o  in  altro  modo  farvi  passare  le  sue  lordure.
10.°  Il  diritto  di  far  andare  il  fumo  del  proprio  cammino -
  nel  cammino  della  casa  conterminante  come  si  vede  inf
Servitù  rustiche.
1.°  Il  diritto  di  trar  l'acqua  dal  fondo  altrui  a  benefizio
del  proprio,  o  di  trasmetterla  dal  proprio  su  quello  d'altrui
quando  sia  di  danno.  Cosi  il  possessore  del  fondo  B  (fig.  2.)
può  aver  il  diritto  di  trar  l'acqua  dalla  sorgente  a  del  fondo -
  A;  e  viceversa  il  proprietario  del  fondo  A  può  aver  il
diritto  di  tramandare  sul  fondo  B  l'acqua  della  sua  sorgente, -
  senza  che  il  proprietario  di  questo  possa  impedirlo.  Il  dominante -
  è  obbligato  alla  spesa  dei  canali,  degli  acquedotti,
dei  fossi,  dei  pozzi,  senza  però  nuocere  agli  altri  diritti  del
servente.
2.°  Di  non  poter  chiudere  il  passaggio  pel  proprio  fondo
alle  persone,  agli  animali  e  ai  carri  del  fondo  vicino;  come  sarebbe -
  il  passaggio  b  dal  fondo  A  sul  fondo  B,  o  viceversa  per
immettere  dall'una  o  dall'  altra  parte  sopra  una  strada  pubblica.
Le  altre  servitù  poi  di  pascolo,  di  tagliar  legna,  di  scavare -
  nel  fondo  altrui  per  trarvi  sabbia,  pietre,  argilla,  calce
ecc.  dipendono  dalla  particolare  intelligenza  e  non  riguardano -
  l’architettura.
Questi  sono  i  principali  casi  delle  servitù  che  hanno  relazione -
  con  l'architettura  ;  giacchè  l'uso,  l'usufrutto  e  l'abitazione -
  nulla  con  questa  possono  aver  di  comune.  Vi  si  devono -
  però  aggiungere  alcune  leggi  positive  da  essere  inalterabilmente -
  osservate,  e  delle  quali  gl'Ingegneri  non  possono
a  meno  di  averne  una  piena  conoscenza.
Ed  in  prima  sono  quelle  cosi  dette  di  accessione,  per  cui
aggiungendosi  una  cosa  di  minor  entità  ad  una  che  su  quella -
  prevale,  essa  va  ad  appartenere  al  proprietario  della  prévalente, -
  essendo  assioma  di  giurisprudenza  che  l'accessorio  va
dietro  alla  cosa  principale.  Quindi  per  questo  diritto  un  edi¬
            
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