GIUNTA I.
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fondo per mezzo di canali sul fondo altrui. E viceversa quello -
di pretendere che uno non raccolga le sue acque, ma le
faccia passare sul fondo del dominante.
9.° Il diritto di far comunicare il proprio cesso coll' altrui; -
o in altro modo farvi passare le sue lordure.
10.° Il diritto di far andare il fumo del proprio cammino -
nel cammino della casa conterminante come si vede inf
Servitù rustiche.
1.° Il diritto di trar l'acqua dal fondo altrui a benefizio
del proprio, o di trasmetterla dal proprio su quello d'altrui
quando sia di danno. Cosi il possessore del fondo B (fig. 2.)
può aver il diritto di trar l'acqua dalla sorgente a del fondo -
A; e viceversa il proprietario del fondo A può aver il
diritto di tramandare sul fondo B l'acqua della sua sorgente, -
senza che il proprietario di questo possa impedirlo. Il dominante -
è obbligato alla spesa dei canali, degli acquedotti,
dei fossi, dei pozzi, senza però nuocere agli altri diritti del
servente.
2.° Di non poter chiudere il passaggio pel proprio fondo
alle persone, agli animali e ai carri del fondo vicino; come sarebbe -
il passaggio b dal fondo A sul fondo B, o viceversa per
immettere dall'una o dall' altra parte sopra una strada pubblica.
Le altre servitù poi di pascolo, di tagliar legna, di scavare -
nel fondo altrui per trarvi sabbia, pietre, argilla, calce
ecc. dipendono dalla particolare intelligenza e non riguardano -
l’architettura.
Questi sono i principali casi delle servitù che hanno relazione -
con l'architettura ; giacchè l'uso, l'usufrutto e l'abitazione -
nulla con questa possono aver di comune. Vi si devono -
però aggiungere alcune leggi positive da essere inalterabilmente -
osservate, e delle quali gl'Ingegneri non possono
a meno di averne una piena conoscenza.
Ed in prima sono quelle cosi dette di accessione, per cui
aggiungendosi una cosa di minor entità ad una che su quella -
prevale, essa va ad appartenere al proprietario della prévalente, -
essendo assioma di giurisprudenza che l'accessorio va
dietro alla cosa principale. Quindi per questo diritto un edi¬