GIUNTA 1.
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masi Delle Servitù; ben mostrando anche questo nome che
tali diritti non possono essere naturali e permanenti, ma soltanto -
acquisiti e perentorii, poichè naturalmente nessuno si
può dir servo; e siccome queste servitù hanno e principio e
fine, cosi non possono formare soggetto di una legge assoluta, -
la quale dev'essere immutabile come immutabile è la natura -
dell'uomo. — Nulladimeno se questo non si può assolutamente -
stabilire, dipende per altro dalla forza naturale
delle cose l' istituzione di alcune di quelle servitù : perciocché, -
ad esempio, una sorgente che si manifesta in qualche
fondo deve necessariamente espandere le sue acque sulla superficie -
terrestre, e qualora il fondo dove nasce non sia bastevole -
a raccoglierle tutte, seguiranno queste il naturale declivio -
ed allagheranno altresi i fondi conterminanti. Fattasi
pertanto la corrente una strada, e seguitala per un tempo
determinato, ne viene, che i possessori non possano più deviarne -
il corso a danno del fondo superiore, e vengono cosi
tacitamente ad infiggersi una servitù; la quale poi in alcune
circostanze si cambia in dominio, perchè lo stesso padrone
del fondo in cui trovasi la sorgente non può a danno degli
altri alterare il corso medesimo, il che fa che questo e quelli -
sieno dalla natura legati in una mutua concordia.
Alcune invece derivano dalla libertà degli uomini che ne
convengono concordemente. Ma le une e le altre esercitate
per un dato tempo prendono la forza di diritto, che le leggi -
devono tutelare a toglimento di gravi questioni che insorgerebbero -
fra i possessori conterminanti.
Importando quindi il conoscere queste istituzioni, ormai
stabili presso la maggior parte dei popoli, tanto ai proprietarj -
che agli architetti, se ne esporanno qui brevemente le
principali, desunte da migliori giuristi, mostrando altresi per
quanto sia possibile in un disegno alcuni casi dei più comuni -
dietro l'idea del professor Piccoli, che nella sua opera
delle servitù prediali ridotte in casi pratici diede in esempio
con 144 figure le più piccole variazioni che vi possano accadere.
Si dice servitù quel diritto che il proprietario A tiene
sul fondo del proprietario B, in forza di cui B è obbligato
a soffrire od omettere qualche cosa sulla sua proprietà in
vantaggio di A.