GIUNTA 1.
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fra i selvaggi, poche fra i pastori, alquante più tra i coltivatori, -
infinite tra i popoli negozianti. E siccome principalmente -
le arti e le scienze, inesausta sorgente di opulenza e
di vera robustezza in uno stato, danno origine alle medesime -
; cosi la giurisprudenza, cioè l'arte del giusto e dell'ingiusto, -
doveva aver quelle per soggetto principale.
Non poteva adunque non essere dalla legge contemplata
l'architettura, siccome quella che soddisfa ad uno dei primi
bisogni della vita. — Vitruvio nel cap. 1.° del I. Libro indiça -
qual parte delle prescrizioni legali sia d'uopo che si conosça -
dagli architetti, ed il Galiani suo commentatore dice che
tutte quelle cose di giurisprudenza, le quali si riferiscono all'architettura, -
trovansi nel Tratt. I. part. 2. dell' opera di
D. Antonio Orimini intitolata: Delle arti e scienze nella -
Giurisprudenza, opera che il Milizia definisce „un bar¬„baro -
deserto di citazioni, nude come spine, che indicano,
„non mostrano le leggi
Senonchè la maggior parte delle leggi riguardanti l'architettura, -
piuttosto che leggi si possono chiamare indicazioni -
di concordati particolari, che per lunga consuetudine presero -
l'aspetto, ma non mai la forza di legge.
Principio assoluto, da tutti i gturisti accordato, da nessun -
codice estinto, è quello che sull'area intera del proprio -
fondo possa fabbricarsi a suo talento. Quindi ergere
un edifizio di qualunque elevatezza se anche il conterminante -
con ciò perdesse veduta e luce; piantare ed innalzar
un muro sopra un lato del poligono che chiude il fondo
possesso se anche ad una distanza impercettibile dal medesimo -
si volgesse la facciata principale di un palazzo altrui,
purchè fisicamente non succeda il contatto; aprir fori nel
proprio muro quanti si vogliano, guardin pur essi sul fondo
o nell'edifizio del vicino, sono diritti, che si possono, come
tanti altri di simil genere, esercitar pienamente in ogni tempo -
e presso tutte le nazioni, qualora patti speciali dei singoli -
possessori non vi si oppongano.
Questi patti però comunemente sussistono, non potendosi
in altra guisa mantenere quella tranquillità tra le famiglie,
tanto necessaria alla vigoria di uno stato; e si raccolgono
principalmente in quel trattato che dai giureconsulti chia¬