Volltext : [Lib. I] (1)

GIUNTA  1.
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fra  i  selvaggi,  poche  fra  i  pastori,  alquante  più  tra  i  coltivatori, -
  infinite  tra  i  popoli  negozianti.  E  siccome  principalmente -
  le  arti  e  le  scienze,  inesausta  sorgente  di  opulenza  e
di  vera  robustezza  in  uno  stato,  danno  origine  alle  medesime -
  ;  cosi  la  giurisprudenza,  cioè  l'arte  del  giusto  e  dell'ingiusto, -
  doveva  aver  quelle  per  soggetto  principale.
Non  poteva  adunque  non  essere  dalla  legge  contemplata
l'architettura,  siccome  quella  che  soddisfa  ad  uno  dei  primi
bisogni  della  vita.  —  Vitruvio  nel  cap.  1.°  del  I.  Libro  indiça -
  qual  parte  delle  prescrizioni  legali  sia  d'uopo  che  si  conosça -
  dagli  architetti,  ed  il  Galiani  suo  commentatore  dice  che
tutte  quelle  cose  di  giurisprudenza,  le  quali  si  riferiscono  all'architettura, -
  trovansi  nel  Tratt.  I.  part.  2.  dell'  opera  di
D.  Antonio  Orimini  intitolata:  Delle  arti  e  scienze  nella -
  Giurisprudenza,  opera  che  il  Milizia  definisce  „un  bar¬„baro -
  deserto  di  citazioni,  nude  come  spine,  che  indicano,
„non  mostrano  le  leggi
Senonchè  la  maggior  parte  delle  leggi  riguardanti  l'architettura, -
  piuttosto  che  leggi  si  possono  chiamare  indicazioni -
  di  concordati  particolari,  che  per  lunga  consuetudine  presero -
  l'aspetto,  ma  non  mai  la  forza  di  legge.
Principio  assoluto,  da  tutti  i  gturisti  accordato,  da  nessun -
  codice  estinto,  è  quello  che  sull'area  intera  del  proprio -
  fondo  possa  fabbricarsi  a  suo  talento.  Quindi  ergere
un  edifizio  di  qualunque  elevatezza  se  anche  il  conterminante -
  con  ciò  perdesse  veduta  e  luce;  piantare  ed  innalzar
un  muro  sopra  un  lato  del  poligono  che  chiude  il  fondo
possesso  se  anche  ad  una  distanza  impercettibile  dal  medesimo -
  si  volgesse  la  facciata  principale  di  un  palazzo  altrui,
purchè  fisicamente  non  succeda  il  contatto;  aprir  fori  nel
proprio  muro  quanti  si  vogliano,  guardin  pur  essi  sul  fondo
o  nell'edifizio  del  vicino,  sono  diritti,  che  si  possono,  come
tanti  altri  di  simil  genere,  esercitar  pienamente  in  ogni  tempo -
  e  presso  tutte  le  nazioni,  qualora  patti  speciali  dei  singoli -
  possessori  non  vi  si  oppongano.
Questi  patti  però  comunemente  sussistono,  non  potendosi
in  altra  guisa  mantenere  quella  tranquillità  tra  le  famiglie,
tanto  necessaria  alla  vigoria  di  uno  stato;  e  si  raccolgono
principalmente  in  quel  trattato  che  dai  giureconsulti  chia¬
            
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