Full text : [Lib. I] (1)

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GIUNTA  I.
Sulle  leggi  che  riguardano  l'architettura.
„Intrapresi  a  svolgere  i  volumi  del  Diritto,  e  poiché  la
„ragione  della  legge  è  celeste  emanazione,  io  la  cerçai  nel
„seno  dell'  eterna  Giustizia,  e  non  già  tra  le  opinioni  deboli
„e  fallaci  degli  uomini  deboli  ed  incostanti".  Cosi  dettava
un  rispettabile  uomo.
Inconcussi  quindi,  ed  ingeniti  all'umana  natura  sono  i
principii  sui  quali  si  fonda  il  diritto,  cioè  la  potestà  di  esercitare -
  o  d'impedire  alcune  azioni,  fondata  sulla  giustizia  e
sulla  ragione,  e  propria  indifferentemente  d'ogni  individuo,
La  regola  dietro  alla  quale  questo  diritto  devesi  esercitare -
  chiamasi  legge,  ossia  pubblica  volontà  ;  ed  è  questa  naturale -
  se  consta  dei  soli  sentimenti  e  principj  di  giustizia  e
di  equità  impressi  dalla  prima  causa  in  tutti  gli  uomini,  civile -
  se  detta  norme  positive  sancite  dal  comune  consenso  o
dall'  autorità  di  un  solo,  alla  cui  previdenza  e  conosciuta
rettitudine  sia  stata  dai  più  affidata  la  somma  delle  cose,
Ma  la  stessa  legge  civile,  che  dovunque  deve  por  argine
all'arbitrio  e  alla  licenza,  temperamento  all'  indiscretezza,  e
gli  stessi  naturali  diritti  circoscrivere  e  dirigere  al  massimo
benessere  dei  singoli  membri  dell'aggregamento  sociale,  non
potrà  aver  forza  di  legge  se  dalla  naturale  non  deduce  i  suoi
fondamenti.  Perciò  tutti  i  Legislatori  attinsero  ad  una  fonte
comune,  cioé  nel  cuor  dell'uomo  sempre  uguale  per  volger
di  secoli  o  per  variar  d'opinioni,  i  loro  precetti,  dei  quali,
benchè  talvolta  travisato  nelle  sue  forme,  pur  uno  ed  invariabile -
  è  il  fine:  Felicità  e  Concordia  dei  popoli.  —  E  le  cure -
  di  questi  grandi  che  tutte  le  umane  inclinazioni  seppero
bilanciare,  moltiplicatisi  i  rapporti  fra  gli  uomini  ridotti  in
istato  sociale,  sempre  furono  volte  a  far  si  che  i  bisogni,  i  doveri, -
  le  cognizioni  dei  singoli  membri  dello  stato  si  accordassero -
  in  perfetta  armonia.  Quindi  la  moltitudine  delle  leggi
civili.  Perciocchè  di  queste,  dice  il  Genovasi,  niuna  ve  n'  ha
            
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