113
GIUNTA I.
Sulle leggi che riguardano l'architettura.
„Intrapresi a svolgere i volumi del Diritto, e poiché la
„ragione della legge è celeste emanazione, io la cerçai nel
„seno dell' eterna Giustizia, e non già tra le opinioni deboli
„e fallaci degli uomini deboli ed incostanti". Cosi dettava
un rispettabile uomo.
Inconcussi quindi, ed ingeniti all'umana natura sono i
principii sui quali si fonda il diritto, cioè la potestà di esercitare -
o d'impedire alcune azioni, fondata sulla giustizia e
sulla ragione, e propria indifferentemente d'ogni individuo,
La regola dietro alla quale questo diritto devesi esercitare -
chiamasi legge, ossia pubblica volontà ; ed è questa naturale -
se consta dei soli sentimenti e principj di giustizia e
di equità impressi dalla prima causa in tutti gli uomini, civile -
se detta norme positive sancite dal comune consenso o
dall' autorità di un solo, alla cui previdenza e conosciuta
rettitudine sia stata dai più affidata la somma delle cose,
Ma la stessa legge civile, che dovunque deve por argine
all'arbitrio e alla licenza, temperamento all' indiscretezza, e
gli stessi naturali diritti circoscrivere e dirigere al massimo
benessere dei singoli membri dell'aggregamento sociale, non
potrà aver forza di legge se dalla naturale non deduce i suoi
fondamenti. Perciò tutti i Legislatori attinsero ad una fonte
comune, cioé nel cuor dell'uomo sempre uguale per volger
di secoli o per variar d'opinioni, i loro precetti, dei quali,
benchè talvolta travisato nelle sue forme, pur uno ed invariabile -
è il fine: Felicità e Concordia dei popoli. — E le cure -
di questi grandi che tutte le umane inclinazioni seppero
bilanciare, moltiplicatisi i rapporti fra gli uomini ridotti in
istato sociale, sempre furono volte a far si che i bisogni, i doveri, -
le cognizioni dei singoli membri dello stato si accordassero -
in perfetta armonia. Quindi la moltitudine delle leggi
civili. Perciocchè di queste, dice il Genovasi, niuna ve n' ha