Full text: Tomo II (2)

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DELL'ARCHITETTURA 
D 1 
M. VITRUVIO POLLIONE 
LIBRO DECIMO 
PREFAZIONE 
i racconta che in Efeso città famosa e grande 
della Grecia, vi fosse fatta dagli antichi una tal 
legge con un' articolo aspro si, ma con giustizia 
non isvantaggioso; perciocche ove un' Architetto si 
prende l'incarico d'un'opera pubblica, dee esibire 
il computo della spesa che vi ha a fare; e conse 
gnarne l'apprezzo al Magistrato, colla sicurtà di 
tutti i suoi beni, ad opera compita. Compita poi 
ch'ella siasi, se la spesa corrisponde all' apprezzo, 
egli vien beneficato con decretar lui il lodo, ed il 
premio. Cosi anche, se vi s'impiegasse nell'opera 
per un quarto di più dell' apprezzo fatto, pure dal 
pubblico se gli rifà a buon conto, e vien' assolu- 
to da pena qualunque. Ma se egli v'impiegasse 
nell'opera maggior somma della quarta parte, si 
pretende di cavare il compimento del denaro dai 
proprj beni. Volessero gli Dei, che fosse pure co 
desta legge ordinataci dal Popolo Romano, e non 
solamente per gli edisizj pubblici, ma anche per i 
privati! Perciccche non ne anderebbono gl'igno
	        
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