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DELL'ARCHITETTURA
D 1
M. VITRUVIO POLLIONE
LIBRO DECIMO
PREFAZIONE
i racconta che in Efeso città famosa e grande
della Grecia, vi fosse fatta dagli antichi una tal
legge con un' articolo aspro si, ma con giustizia
non isvantaggioso; perciocche ove un' Architetto si
prende l'incarico d'un'opera pubblica, dee esibire
il computo della spesa che vi ha a fare; e conse
gnarne l'apprezzo al Magistrato, colla sicurtà di
tutti i suoi beni, ad opera compita. Compita poi
ch'ella siasi, se la spesa corrisponde all' apprezzo,
egli vien beneficato con decretar lui il lodo, ed il
premio. Cosi anche, se vi s'impiegasse nell'opera
per un quarto di più dell' apprezzo fatto, pure dal
pubblico se gli rifà a buon conto, e vien' assolu-
to da pena qualunque. Ma se egli v'impiegasse
nell'opera maggior somma della quarta parte, si
pretende di cavare il compimento del denaro dai
proprj beni. Volessero gli Dei, che fosse pure co
desta legge ordinataci dal Popolo Romano, e non
solamente per gli edisizj pubblici, ma anche per i
privati! Perciccche non ne anderebbono gl'igno