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PARTE 11, SEZIONE II, CAPITOLO XXIV.
ogni altro effetto di ragione, salve le modificazioni introdotte dui
§§ 1048-1051, ai quali si riporta il § 1064.
Chi compera col denaro altrui, acquista per sé l'emolumento del
contratto o ne incorre il danno, ed acquista il dominio della cosa quando ¬
sia stata a lui consegnata, salva la sua risponsabilità verso quellodi
cui ha impiegato il denaro. Legge VIII, Cod. Si quis alteri vet sili
Ancorché per la legge la proprietà si trasferisca çon la consegua, ¬
non è però vietato di convenire che d’un immobile venduto
non sia trasferito altro che un possesso precario fino al pagamento
di tutto, o. di una parte stabilita del prezzo. Ma il venditore che
stipulasse un tal patto resterebbe esposto al pericolo della perdita
della cosa, se per caso fortuito venisse a perire. Si veda la legge
Cod. de pactis inter emptor. et venditor, e la legge XX, ff de
précario. In tal caso la vendita sarebbe fatta sotto condizione sospensiva, ¬
e in tal forma soltanto potrebbe essere intavolata o trascritta. ¬
A ciò consuonano le due conformi sentenze recate nel giornale ¬
di Giurisprudenza pratica di Venezia, anno III, fasc. 4 e
pag. 57 e seg.
Chi compra per persona da dichiarare è proprietario fino alla
dichiarazione, e tale resta se non dichiara. Voet ad Pandect., lib. 18
tit. 1, n. 8, Faber; in Cod. lib. 4, tit. 54, desinit.; 5. Troplong.,
trattalo della vendita, Cap. 1, n. 65 in fine.
§ 1054.
Requisiti.
Quale debba essere il consenso del compratore e del venditore.
e quali cose possono essere comprate o vendute, é determinaio
dalle regole risquardanti in generale i contratti. Il prezzo dere
consistère in danaro contante ; né può essere indeterminato, ni
contrario alla legge.
—
Si -
noti che il secondo periodo contiene un divieto in quanto nou
ammette il prezzo indeterminato o contrario alla legge. Essendo la
vendita il contratto più frequente nella società civile , tutte le legislazioni ¬
per vista d'ordine pubblico hanno previdentemente dis
posto che non si considera perfetta se non quando vi sia il consenso ¬
intorno ed un prezzo determinato, onde chiudere l'adito a
molte liti. Per altro, secondo la legge VII, § 2, ff de contrahende
empt., si riteneva valida la vendita quando al prezzo determinato
si aggiungeva alcuu che d'incerto. Pothier, Pandect. justin, Lib.
XVIII, tit. I, art. II, § 2, n. 29. Questa limitazione potrebbe essere ¬
ancora osservata, se si tratasse di qualche minima aggiunta
che non losse per alterare essenzialmente il contemplato prezzo.
Si disputava fra i prammatici se valesse la vendita quando
losse fatta ad un prezzo dichiarato, più quanto fosse determinato
da un nominato arbitratore, il quale non avesse potuto o voluto
nulla proferire. Ed cra più razionale l'opinione che in tal caso
l'incertezza di una parte del prezzo, equivalesse a quella del prezzo
totale, e quindi non sussistesse il contratto. Mantica, de tacit, et
ambig. Lib. II, tit. 1, n. 58.
il prezzo può essere certo e determinato in relazione ad una