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le cautele necessarie, per non rendere comune nè a se medesima,
nè ad altrui un simile contagio.
Qualora la Malata abbia consegnato dei danari alla Spogliato
ra, dovranno passarsi dalla medesima, per mezzo degl’Infermieri
al Maestro di Casa, il quale gli terrà in deposito, o per restituirli
nell’ atto della partenza dallo Spedale, o per metterli a profitto dello
Spedale, nel caso di morte della malata suddetta, in mancanza della
sua preventiva disposizione in valida forma, o dei legittimi Eredi,
che comparissero dentro un discreto termine di un mese, dal di
della morte della malata medesima.
Essa in seguito avviserà l’Oblata, e la Servente di guardia nel
Quartiere assegnato all'Inferma, acciò vi sia condotta, o traspor-
tata nel lettuccio, coll'altrui opportuno aiuto.
Sarà poi cauta di non ammettere neppure nella medesima Ve
rona persone estranee, o altre anco dello Spedale, non necessarie
per l’occorrente servizio, e di non confidarne ad alcuno la chiave,
senza l’espressa licenza dei Superiori.
Non consegnerà successivamente i propri panni a veruna In¬
ferma, commorante nello Spedale, senza l’espressa licenza del Pri-
mo Infermiere.
La medesima non introdurrà nella Verona in veruna occasio¬
ne, o per qualunque titolo, neppure le Inferme, dalle quali rice-
verà, o alle quali riconsegnerà i propri panni nello Spogliatojo, e
mai nella Verona medesima, alla riserva del caso di qualche Cu¬
tanea, della di cui opera abbia un preciso bisogno, per la stanza
della Verona, destinata specialmente per le spoglie di simili mala¬
te, all’effetto di preservar se, e le altre dal detto contagio.
Nella partenza delle Malate dallo Spedale, previa sempre la
Polizza firmata dal Primo Infermiere, si farà rendere da ciascheduna
di esse la camicia, gabbanella, e scuffia, già datale in consegna,
nell' atto di restituir loro i propri panni, con appuntare al detto Re¬
gistro il giorno della consegna, e restituzione delle robe scambie
volmente date, e ricevute, tra essa, e le malate medesime.