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alcuna fino alle dieci ore della sera, tempo appunto determinato, e
stabilito perchè subentri l’altro Ministro a cui spetta la nuova
guardia per la notte, ed il giorno appresso, e cosi consecutivamente
per sempre.
A questi che subentra nella detta guardia si consegnerà da chi
precede la chiave della Spezieria, della camera, e dello scaffale di
guardia, rendendoli conto se vi sono ordinazioni incominciate,
non compite, o altre da spedirsi prontamente.
Non potrà egli coricarsi nel letto prima, che gl'Infermieri, e
Medico Astante non abbiano fatta la rivista per gli Spedali, e non
ricuserà di alzarsi la notte ad ogni chiamata di ciascheduno di essi,
per eseguire quanto occorre.
Sarà perciò a cura del medesimo lo scaffale di guardia, nel
quale procurerà, che non manchi cos’alcuna, dimandando al Primo
dei Ministri l'occorrente nell'ora, e a tempo debito.
Conseguirà dalla Cassa dello Spedale una determinata provvi¬
sione senz'altro incerto, o emolumento.
ARTICOLO IX.
Dei Ministri di Spezieria in generale.
A. Utti i Ministri di Spezieria in generale si troveranno ivi la
mattina di buonissim’ora per ricevere il latte, e siero, e per ese¬
guire tutte le giornaliere incombenze che saranno loro prescritte
dagli ordini veglianti, e dai loro Superiori.
Quindi consegneranno detto latte, e siero non meno che ogni
altro medicamento ordinato per la mattina ai respettivi Malati, e
Malate.
Sarà perciò ognuno di essi obbligato di scrivere le ricette con
quei Medici che li verranno assegnati dal Soprintendente alla Spe¬
zieria nei libri respettivi , e consegnare i medica menti predetti ai respet-
tivi Malati, e Malate per cui hanno scritte le ricette suddette.