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quelle operazioni soltanto, che non fossero eseguibili nella Cucina
della Spezieria, procurando però di astenersi dal lusso inutile, e
dalla dose eccessiva delle dette operazioni, e di scegliere ore co¬
mode per non disturbare i Ministri dal servizio dello Spedale.
Avvertirà, e correggerà ciascheduno de’ suoi subordinati, o
apprendisti, e nel caso di recidiva, o di qualche più grave tra¬
scorso, ne renderà inteso il Superiore.
Conseguirà una determinata provvisione in Contanti senz' altro
incerto, nè trattamento.
ARTICOLO VII.
Del Primo Ministro di Spezieria, e sue incumbenze.
M.L Primo Ministro dovrà essere abilitato per Matricola all'eser¬
cizio di tal professione, ed a questi sarà ingiunto l’obbligo in as¬
senza del Soprintendente di fare le di lui veci, con essere per ciò
esso informato dei pesi, ed oneri di questo suo Superiore.
Risponderà al Soprintendente dell’esattezza dei Ministri, e Ajuti
subalterni, non meno che dei Praticanti di Spezieria nelle incom¬
benze gradate, stabilite, ed ordinate; ed essendo tra queste di
somma importanza il metodo delle Guardie, cosi procurerà, che
il medesimo non sia alterato; che sia esattamente osservata l'ora
della venuta degli altri subalterni mattina, e sera, siccome pure
quella dell’assentamento loro per il pranzo, e del ritiro notturno
per il riposo.
Riceverà per consegna dal Soprintendente il peso de’Medica¬
menti semplici, e preparati, non meno che gli utensili, e mobili
occorrenti.
Al cenno che daranno i Portinai della venuta dei due Medici
assegnati al respettivo Ministro dal Soprintendente alla Spezieria,
il detto Ministro si porterà con libro, e calamaro nelle respettive