ARTICOLO V.
Del Cassiere, Ajuti, e loro respettive incombenze.
VI sarà un Cassiere con due Ajuti eletti da S. A. R.
Dovrà questi unicamente tenere la Cassa generale del Luogo
Pio, per assicurazione della quale darà idoneo mallevadore per la
somma almeno di scudi quarantamila da approvarsi formalmente.
Terrà in giorno o da per se, o per l’opera dei due suoi Ajuti
tutti i libri tanto di entrata, che d’uscita generale, e quaderno di
Cassa, e dell'entrate, e uscite subalterne dove copia tutti i mandati
de’ pagamenti, e riscossioni, delle quali sarà sollecito ai debiti tempi,
trattandosi specialmente di riscossioni da farsi dalle Casse Regie.
Farà tutte le ricevute delle somme che verranno pagate a for-
ma dei respettivi mandati firmati dal Ragioniere.
Tanto il Cassiere, che gli Ajuti saranno diligenti, e assidui
al loro impiego in tutti i giorni che sarà aperto l'Ufizio, e per
tutto il tempo occorrente, onde dare la debita sodisfazione al
pubblico colle respettive riscossioni, e pagamenti, e adempière
esattamente a tutte le giornaliere loro incombenze avvertendo di
stare sempre in giorno co'libri scritturabili del Cassiere.
Il Cassiere medesimo passerà ogni mese il riscontro di tutti
i libri della sua Cassa al Computista, perchè di concerto col
medesimo si combini il detto riscontro coll' altro tenuto da la
Computisteria, e ciò per maggiore facilitamento del riscontro
annuale.
Non si potrà dal Cassiere nè risquotere, nè pagare somma
veruna per alcun titolo, o dependenza inclusivamente anco dei
depositi senza il mandato firmato dal Computista, o Ajuti quando
ne siano specialmente autorizzati dal Commissario pro tempore.
Uno degli Ajuti del Cassiere stenderà le fedi dei depositi, e le
ragguaglierà ai libri relativi, dependentemente però, e tutte le volte