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rità istorica resultante dai pubblici legitti¬
mi documenti non ha bisogno di esser con-
validata dalle testimonianze degl’Istorici
contemporanei, e molto meno può esser
messa in dubbio per le loro omissioni.
Informato di tutto questo I Imperatore
mentre trovavasi a Genova, ivi ai 24. Di¬
cemb. 1311. emanò una sentenza (1) con¬
tro il Comune di Firenze, per mezzo della
quale il privò di ogni Giurisdizione, e
Dominio, dichiarò devolute alla Camera
dell' Impero tutte le Città, Castelli, e Ville
insieme con il Distretto, e Beni al mede-
simo appartenenti, tolse al medesimo Co¬
mune ancora l’uso degli Statuti, e Legg
Municipali, e l’autorità di stabilirne delle
nuove, il condannò a pagare alla medesi-
ma Camera cinquemila lire d'oro, e
Priori, Consiglieri, e altri Magistrati all
infamia, e bando perpetuo, e sottopose
tutti i Fiorentini come banliti, e ribelli
ad essere arrestati, e condotti in suo po¬
tere, e ad esser derubati, e saccheggiati
nei loro averi, come risulta da quest istessa
sen¬
(1) Data, lata, & pronunciata est dicta Sen¬
tentia per predictum Dom. Regem sedentem
pro Tribunali &c. lanue in Platea Fratrum
Predicatorum de lanua &c. Dom. Nat. 1311.
Ind. XI. die 24. Mens. Dec. &c. e fu pubbli¬
cata da Santi da Riparolo Giudice, e Consi-
gliere dell'istesso Re.